Sentenza n. 2181/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato nel merito la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il TAR, rilevata d’ufficio la possibile incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha verificato quale fosse il giudice territorialmente competente. Il diniego è stato adottato dall’amministrazione centrale del Ministero dell’Interno, con sede in Roma, e riguarda il merito della richiesta di cittadinanza, non la preliminare verifica di ammissibilità della domanda svolta dalla Prefettura. Il provvedimento incide quindi sullo status del richiedente con efficacia erga omnes e su tutto il territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 13 e 15 c.p.a. Ha ritenuto che, trattandosi di un diniego ministeriale relativo al merito della concessione della cittadinanza e adottato da un’amministrazione centrale con sede a Roma, la controversia non rientrasse nella competenza del TAR Sicilia, anche se la domanda era stata presentata tramite la competente Prefettura. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Lazio, sede di Roma, entro il termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate. Il ricorrente è stato inoltre definitivamente non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, poiché non aveva prodotto l’attestazione consolare relativa all’assenza di redditi esteri né la prova di avere richiesto tale attestazione senza ottenerla.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
La domanda di concessione della cittadinanza italiana è stata presentata ai sensi di tale disposizione; il giudice non ne esamina il merito.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Per i provvedimenti adottati da un’amministrazione centrale e produttivi di effetti su tutto il territorio nazionale, la competenza territoriale spetta al TAR della regione in cui l’amministrazione ha sede, salvo che gli effetti diretti siano limitati all’ambito regionale.
art. 15 c.p.a.
In caso di declaratoria di incompetenza territoriale, il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine previsto dalla legge.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato alle parti rituale avviso della questione d’incompetenza territoriale rilevata d’ufficio prima di decidere.
art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002
La riproposizione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede, per il richiedente con redditi esteri, la documentazione consolare prevista o la prova della richiesta rimasta inevasa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La controversia contro il diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana, quando il provvedimento riguarda il merito della domanda e incide sullo status del richiedente con efficacia erga omnes su tutto il territorio nazionale, appartiene alla competenza territoriale del TAR della regione in cui ha sede il Ministero dell’Interno, ossia il TAR Lazio, sede di Roma.
- La competenza territoriale del TAR del luogo in cui è stata presentata la domanda di cittadinanza non sussiste per l’impugnazione del diniego ministeriale di merito, poiché la competenza della Prefettura nella fase preliminare di ammissibilità non si estende all’atto conclusivo adottato dall’amministrazione centrale.
- Quando il giudice amministrativo dichiara la propria incompetenza territoriale, deve indicare il giudice competente davanti al quale il giudizio può essere riassunto nel termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
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