Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 303/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Prot. Uscita N.-OMISSIS- del 05/12/202 - Area IV bis - Sportello Unico per l'Immigrazione notificato in pari data; del provvedimento Prot. Uscita N.-OMISSIS- del 11.04.2024, notificato in data 5 dicembre 2025; nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202600735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione relativi alla domanda di emersione, incluso il provvedimento adottato a seguito della rinuncia del datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il Tribunale ha rilevato, riservandone la delibazione piena all'udienza pubblica, la possibile irricevibilità del ricorso per la sua proposizione a distanza di circa due anni dalla notifica del provvedimento, anche considerando l'elezione di domicilio presso il datore di lavoro dichiarata dalla difesa; la possibile inammissibilità per mancanza di procura speciale alle liti, alla luce del richiamo a Cons. Stato, Ad. Plen., 2 ottobre 2025, n. 11; nonché la possibile incompletezza del contraddittorio per la mancata evocazione del datore di lavoro, il quale aveva rinunciato alla domanda di emersione determinando l'adozione del provvedimento impugnato. Il giudice ha dato avviso alle parti di tali questioni ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Al sommario esame proprio della fase cautelare, il Tribunale non ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile, considerato che il provvedimento era esecutivo da circa due anni. Inoltre, la domanda cautelare si limitava a un generico riferimento alla condizione di irregolarità del ricorrente, senza allegare specifici profili di danno grave e irreparabile. Le questioni relative alla possibile tardività, alla procura speciale e alla completezza del contraddittorio sono state riservate alla cognizione piena dell'udienza pubblica, previa comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in ragione dell'assenza di attività difensiva dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari, con particolare riguardo al pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di segnalare alle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali intende fondare la decisione; il Tribunale ne ha disposto l'applicazione con riferimento a possibili irricevibilità, inammissibilità e incompletezza del contraddittorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., 2 ottobre 2025, n. 11

    Richiamato in relazione alla possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale alle liti; la questione è stata riservata alla fase di cognizione piena.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mera allegazione della condizione di irregolarità dello straniero, priva di indicazione concreta delle conseguenze pregiudizievoli, non dimostra il requisito del pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela interinale.
  • La protratta esecutività del provvedimento impugnato per un periodo significativo può escludere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, l'attualità e la gravità del periculum in mora.
  • Quando emergano d'ufficio possibili profili di irricevibilità, inammissibilità o incompletezza del contraddittorio, il giudice amministrativo può riservarne la decisione alla fase di cognizione piena e deve previamente sottoporli alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.