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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32373/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

Una madre ha lasciato la figlia di circa diciotto mesi sola nell'abitazione, sistemata in un letto da campeggio con sponde alte, con una bottiglietta d'acqua e un biberon di latte. Dopo avere preparato un trolley, si è allontanata per recarsi da un uomo con cui intratteneva una relazione, rimanendo fuori casa per circa sei giorni. Al rientro ha trovato la bambina deceduta per fame e disidratazione. La Corte di assise di primo grado ha ritenuto integrato l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dal rapporto di discendenza, infliggendo l'ergastolo e disponendo la libertà vigilata a pena espiata. La Corte di assise di appello ha escluso l'aggravante dei futili motivi, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del rapporto di discendenza, ha rideterminato la pena in ventiquattro anni di reclusione e ha eliminato la misura di sicurezza. L'imputata ha dedotto: l'inadeguatezza della motivazione sulla capacità di intendere e di volere, lamentando l'omessa considerazione di documentazione clinica e di deficit cognitivi; l'insussistenza del dolo omicidiario, sostenendo che vi fosse soltanto rappresentazione del pericolo, accompagnata dalla speranza che nulla di grave accadesse, e non accettazione dell'evento morte; l'erroneità della pena massima e del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, invocandone la prevalenza. Il Procuratore generale ha censurato la concessione delle attenuanti generiche, la loro equivalenza con l'aggravante del rapporto di discendenza e l'eliminazione della libertà vigilata, deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Il motivo dell'imputata sulla capacità di intendere e di volere è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di confronto con l'effettivo percorso motivazionale della sentenza d'appello, che aveva esaminato la documentazione e valorizzato entrambe le perizie, concordi nel riconoscere la capacità dell'imputata. La Corte ha ritenuto non illogica la conclusione secondo cui le condotte organizzate, le ripetute menzogne sull'affidamento della bambina e la capacità di pianificare e gestire la propria permanenza fuori casa dimostravano la comprensione della situazione e l'assenza di un impulso patologico invincibile. È stato rigettato anche il motivo sul dolo: la consapevolezza della significativa possibilità della morte, unita alla prosecuzione della condotta nonostante tale consapevolezza, alla reiterazione di precedenti abbandoni, alla durata dell'assenza, alla possibilità concreta di rientrare e alle menzogne per impedire l'intervento altrui, è stata ritenuta idonea a fondare il dolo eventuale omicidiario. La reazione successiva alla scoperta del cadavere non è stata considerata incompatibile con il dolo, anche perché accompagnata da condotte di alterazione della scena e di occultamento delle tracce. Sono state confermate la pena base massima e le attenuanti generiche, ritenendo sufficiente la motivazione fondata su condizioni di vita, fragilità emotiva, immaturità e inettitudine nello svolgimento del ruolo genitoriale; è stata invece ritenuta illegittima, ma non decisiva, la valorizzazione della sofferenza derivante dal clamore mediatico, da espungere senza annullare la decisione. È stato confermato il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravante della discendenza, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito non arbitraria né illogica. Quanto alla libertà vigilata, la Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva operato d'ufficio in assenza di specifica impugnazione, ma ha ritenuto non deducibile d'ufficio tale violazione nel giudizio di legittimità; ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sull'insussistenza della pericolosità sociale, fondata anche sui parametri dell'art. 133 c.p. L'imputata è stata condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 575 c.p.

    La responsabilità per l'evento morte è stata confermata a titolo di dolo eventuale.

  • art. 576, comma 1, n. 2, c.p.

    aggravante dei futili motivi

    L'aggravante era stata contestata, ma la Corte d'appello l'ha esclusa; tale statuizione non è stata modificata.

  • art. 577, comma 1, n. 1, c.p.

    aggravante del rapporto di discendenza

    L'aggravante è stata confermata e posta in comparazione con le attenuanti generiche, ritenute equivalenti.

  • art. 43 c.p.

    Nel dolo eventuale l'evento deve essere oggetto non soltanto di rappresentazione, ma anche di adesione psichica, accertabile attraverso le circostanze esteriori del caso concreto.

  • art. 62-bis c.p.

    Le condizioni di vita individuali, la fragilità emotiva e altri elementi della personalità possono fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, anche se il giudice non deve esaminare analiticamente ogni parametro astrattamente rilevante.

  • art. 133 c.p.

    gravità del reato e capacità a delinquere

    Il giudice può fondare la pena su uno o più criteri ritenuti preponderanti; gli stessi parametri possono concorrere al giudizio prognostico sulla pericolosità sociale.

  • art. 230 c.p.

    La misura non opera automaticamente per effetto della condanna, ma richiede l'accertamento concreto della pericolosità sociale.

  • art. 31 legge 10 ottobre 1986, n. 663

    accertamento della pericolosità sociale

    Ha escluso l'automatismo delle misure di sicurezza, imponendo un previo accertamento della pericolosità sociale.

  • art. 597, comma 1, c.p.p.

    principio devolutivo dell'appello

    La violazione del principio devolutivo da parte del giudice d'appello, se non dedotta con specifico motivo, non è rilevabile d'ufficio in cassazione.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    condanna alle spese processuali

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

  • art. 541, comma 1, c.p.p.

    La parte soccombente è stata condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    esposizione dei motivi nei limiti strettamente necessari

    La sentenza richiama la disposizione per delimitare la descrizione dei motivi di ricorso.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    omissione delle generalità e degli altri dati identificativi

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi delle persone coinvolte.

Massime di principio

  • Nel dolo eventuale omicidiario non è sufficiente la mera rappresentazione di una situazione di pericolo: occorre che l'agente si rappresenti la significativa possibilità dell'evento morte come conseguenza della propria condotta e agisca comunque, accettando che esso si verifichi come conseguenza collaterale o accidentale.
  • L'adesione psichica all'evento nel dolo eventuale può essere accertata inferenzialmente attraverso le circostanze esteriori del caso concreto, valutate secondo regole di esperienza e secondo il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; assumono rilievo, tra gli altri, la durata della condotta, la reiterazione delle occasioni di scelta, la possibilità di desistere, la distanza dalla condotta lecita, il livello di rischio e la sua riconoscibilità.
  • La speranza che l'evento non si verifichi non esclude di per sé il dolo eventuale. Deve essere valutata in rapporto alla concretezza e alla ragionevolezza della speranza e a tutte le circostanze del fatto; una speranza irragionevole può coesistere con l'accettazione dell'evento.
  • La capacità di intendere e di volere deve essere collegata eziologicamente alla specifica condotta criminosa. Deficit cognitivi settoriali o fragilità affettive non escludono né scemano grandemente l'imputabilità se non hanno inciso sulla comprensione della situazione concreta o sulla capacità di autodeterminazione nell'azione delittuosa.
  • La censura di legittimità sulla capacità di intendere e di volere è inammissibile per genericità quando non individua i passaggi specifici della perizia o della motivazione che il giudice avrebbe omesso di esaminare e non si confronta con l'effettivo percorso argomentativo della decisione.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito può indicare come prevalente anche uno soltanto dei criteri dell'art. 133 c.p.; la motivazione è censurabile in cassazione solo se contraddittoria, manifestamente illogica o priva di riferimento a un criterio legalmente rilevante.
  • Il clamore mediatico e la sofferenza da esso derivante non costituiscono, in quanto tali, un parametro legale idoneo a fondare la concessione delle attenuanti generiche; tuttavia, l'erronea valorizzazione di tale elemento non impone l'annullamento se la concessione è autonomamente sorretta da altri elementi legittimi e decisivi.
  • Il giudizio di equivalenza o prevalenza tra circostanze è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di violazione di divieti legali, arbitrarietà o manifesta illogicità; non è necessario che il giudice esponga analiticamente ogni elemento considerato.
  • Le misure di sicurezza personali non sono conseguenza automatica della condanna, ma presuppongono un accertamento concreto della pericolosità sociale. I parametri dell'art. 133 c.p., pur avendo funzione distinta da quelli della pena, possono essere utilizzati anche nel giudizio prognostico sulla pericolosità.
  • La violazione del principio devolutivo da parte del giudice d'appello, consistente nella decisione d'ufficio su una statuizione non impugnata, non è rilevabile d'ufficio in cassazione se non è stata dedotta con uno specifico motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiDolo eventualeOnere della provaParticolare tenuità del fatto

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