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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29600/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente; quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo e della sottostante cartella di pagamento, che egli assumeva non essergli mai stati notificati. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo nulla la notifica della cartella eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, per asserita mancanza delle ricerche necessarie a fondare l'irreperibilità assoluta. Le Agenzie ricorrevano per cassazione con due motivi: con il primo denunciavano la violazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse escluso erroneamente l'irreperibilità assoluta del destinatario; con il secondo deducevano la violazione degli artt. 19, comma 3, e 21 d.lgs. n. 546/1992 e l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla regolare notifica di una intimazione di pagamento relativa alla medesima cartella. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo decisivo, e ha rilevato che dall'attività documentale risultava la regolare notificazione dell'intimazione di pagamento del 22 maggio 2013; poiché il contribuente non aveva impugnato tempestivamente tale atto entro il termine di 60 giorni, non poteva poi contestare tardivamente, mediante l'impugnazione dell'estratto di ruolo richiesto il 22 giugno 2016 e notificato il 22 settembre 2016, l'omessa notifica della cartella prodromica.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come disciplina della notificazione in caso di irreperibilità assoluta; la sua applicazione era stata contestata, ma la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo

  • art. 140 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione sulla ritualità della notificazione

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    consente l'impugnazione congiunta dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato; nel caso concreto impedisce l'impugnazione tardiva dell'atto presupposto dopo la notifica dell'intimazione regolare

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quanto al termine decadenziale di impugnazione; la mancata impugnazione nei termini dell'intimazione rende tardiva la successiva azione sull'estratto di ruolo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata nel secondo motivo

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per l'omesso esame del fatto decisivo

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale con contraddittorio regolarmente instaurato

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è, di regola, un atto autonomamente impugnabile quando non contenga una pretesa impositiva nuova o autonoma; l'azione diretta contro di esso è inammissibile se mira sostanzialmente a contestare atti presupposti già regolarmente portati a conoscenza del contribuente.
  • Se una intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata e non è stata impugnata nel termine di legge, il contribuente decade dalla possibilità di far valere successivamente, mediante l'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'invalidità della cartella presupposta per omessa notifica.
  • In applicazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, gli atti autonomamente impugnabili anteriori all'atto notificato possono essere contestati solo unitamente a quest'ultimo; ma ciò non consente di superare la decadenza maturata per mancata impugnazione tempestiva dell'atto successivo notificato.
  • Quando dagli atti risulta la rituale notificazione dell'intimazione di pagamento, il giudice deve rilevare l'inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine decadenziale, senza soffermarsi sulla pretesa nullità della notifica della cartella presupposta, perché tale questione resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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