Sentenza del 11/06/2015 n. 2591 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Appello - Contribuente deceduto - Mancata comunicazione effetto interruttivo - Notifica al procuratore - Validità della notifica - Sussiste - Appellante - Conoscenza dell'evento - Irrilevante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva annullato un avviso di accertamento sintetico IRPEF e addizionale regionale per il 2007. L'Ufficio sosteneva, da un lato, che la contribuente non avesse provato che il pagamento del prezzo residuo dell'immobile acquistato nel 2009 fosse avvenuto mediante compensazione con il credito derivante dalla liquidazione della società inglese partecipata e oggetto di scudo fiscale; dall'altro, lamentava l'omessa considerazione delle spese di gestione dell'immobile locato. Gli eredi avevano inoltre eccepito la nullità dell'appello perché notificato alla contribuente deceduta presso il suo procuratore, nonostante l'Ufficio fosse a conoscenza del decesso.
La decisione
La Commissione ha ritenuto valida la notifica dell'appello presso il procuratore della contribuente, applicando il principio dell'ultrattività del mandato: se il procuratore non dichiara o notifica l'evento interruttivo secondo l'art. 300 c.p.c., l'impugnazione può essere notificata presso di lui ai sensi dell'art. 330 c.p.c., anche se il notificante ha appreso aliunde del decesso. Nel merito, l'appello è stato rigettato. La documentazione prodotta è stata ritenuta idonea, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a provare la compensazione tra il debito residuo per l'acquisto dell'immobile e il credito sorto dalla liquidazione della società inglese. È stato inoltre confermato l'effetto preclusivo dello scudo fiscale anche rispetto all'accertamento sintetico previsto dall'art. 38, commi 4 e seguenti, d.P.R. 600/1973. La contestazione sulle spese gestionali è stata respinta perché la contribuente aveva contestato complessivamente la ripresa fiscale e risultava priva di adeguate risorse autonome. La sentenza di primo grado è stata confermata e le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 300 c.p.c.
dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo
Se il procuratore della parte costituita non dichiara o non notifica il decesso o l'incapacità della parte nelle forme previste, il mandato processuale continua a operare ai fini della prosecuzione e delle impugnazioni.
Art. 330, comma 1, c.p.c.
notificazione dell'impugnazione presso il procuratore
L'impugnazione notificata presso il procuratore costituito è valida anche quando la parte sia deceduta, se l'evento interruttivo non è stato formalmente dichiarato o notificato nel processo.
Art. 2729 c.c.
Una pluralità di elementi documentali gravi, precisi e concordanti può provare l'intervenuta compensazione, anche quando un singolo documento non descriva espressamente ogni dettaglio dell'operazione.
Art. 38, commi 4 e seguenti, d.P.R. 600/1973
L'accertamento sintetico basato su elementi indicativi della capacità contributiva può essere escluso quando il contribuente dimostri l'effettiva provenienza delle somme da disponibilità già regolarizzate mediante scudo fiscale.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 43 del 10 ottobre 2009
lo scudo fiscale ha effetto preclusivo verso il potere di accertamento dell'Ufficio anche nei confronti di accertamenti sintetici
La regolarizzazione mediante scudo fiscale impedisce, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile, l'utilizzo delle attività regolarizzate come base per ulteriori pretese impositive, anche nell'ambito dell'accertamento sintetico.
Cass., Sezioni Unite, n. 15295 del 4 luglio 2014 e n. 19887 del 22 settembre 2014
è ammissibile l'atto di impugnazione notificato ... presso il procuratore ... pur se la parte notificante abbia diversamente conoscenza dell'evento
La conoscenza extraprocessuale del decesso non rende invalida la notifica presso il procuratore quando l'evento non sia stato formalmente dichiarato o notificato nel processo.
Massime di principio
- Per stabilire la validità della notifica dopo il decesso di una parte costituita conta soprattutto se l'evento sia stato formalmente dichiarato o notificato nel processo, non la mera conoscenza acquisita privatamente dalla controparte.
- In assenza della dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, il mandato processuale può continuare a produrre effetti e l'impugnazione può essere notificata al procuratore già costituito.
- In materia di accertamento sintetico, il contribuente può superare la presunzione di maggiore capacità contributiva fornendo una ricostruzione documentale complessiva, coerente e basata su elementi gravi, precisi e concordanti circa l'origine delle somme.
- Una compensazione può essere provata anche indirettamente, attraverso la convergenza di atti societari, documenti notarili, scritture tra le parti e coincidenza degli importi, senza che ogni documento debba indicare espressamente il medesimo titolo causale.
- Le attività oggetto di scudo fiscale, se adeguatamente documentate e riferibili alla spesa contestata, possono impedire l'accertamento sintetico relativo a quella spesa, secondo i limiti e le condizioni della disciplina applicabile.
- Una contestazione generica o complessiva dell'avviso può comprendere anche le singole componenti della ripresa, ma è comunque prudente contestare specificamente ogni voce, comprese le spese di gestione e i coefficienti applicati.
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