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Sentenza

Sentenza n. 141/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per la gestione di un servizio di asilo nido, unitamente agli atti e verbali di gara, fondato sul giudizio di non congruità dell'offerta economica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla gara e gli ulteriori atti della procedura, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 3 della l. 241/1990, dell'art. 3 e seguenti del d.lgs. 33/2025, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 23 del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria e insussistenza dei presupposti. L'offerta prevedeva un costo della manodopera pari a quello stimato dalla stazione appaltante, ma un numero di ore settimanali superiore: 39 ore aggiuntive per gli educatori e 0,5 ore per gli ausiliari. La concorrente ha giustificato la sostenibilità dei maggiori costi richiamando crediti fiscali, per circa euro 299.036,10, da utilizzare in compensazione con contributi previdenziali, nonché generiche economie aziendali. Ha inoltre indicato costi per i pasti senza fornire un prospetto analitico idoneo a chiarire la formazione della voce e le modalità organizzative del servizio, nonostante l'assenza di una cucina nella struttura e la mancata previsione del subappalto. La ricorrente ha contestato il giudizio di anomalia, sostenendo che il RUP avrebbe frainteso le giustificazioni, illegittimamente disconosciuto la compensazione dei crediti fiscali e omesso una adeguata istruttoria. Ha inoltre impugnato la proroga dei termini di gara, la determina a contrarre e la nomina della commissione, senza formulare specifiche censure contro tali atti.

La decisione

Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha rilevato che la proroga dei termini, la determina a contrarre e la nomina della commissione erano state formalmente impugnate senza specifici motivi, con conseguenti profili di inammissibilità, comunque assorbiti dal rigetto nel merito. Quanto al giudizio di anomalia, il Tribunale ha qualificato la valutazione della stazione appaltante come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o istruttoria incongrua. Nel caso concreto il RUP aveva correttamente considerato l'aumento delle ore offerte e aveva richiesto chiarimenti puntuali sia sulla copertura dei maggiori costi del personale sia sulla fornitura dei pasti. La ricorrente non aveva dimostrato una riduzione del costo effettivo della manodopera, ma aveva fatto riferimento a crediti fiscali maturati anteriormente e al di fuori della specifica commessa. Tali crediti incidevano sull'esborso finanziario dell'impresa, non sul costo economico della prestazione lavorativa, e non erano stati correlati in modo specifico e documentato agli oneri contributivi relativi al personale impiegato nell'appalto. Inoltre, le giustificazioni sui pasti erano rimaste generiche. Le risorse derivanti dalla complessiva situazione economico-patrimoniale dell'impresa non possono essere utilizzate per rendere ex post sostenibile un'offerta strutturalmente in perdita; le compensazioni devono essere interne alla singola offerta e riferibili alla specifica commessa. Il verbale di non congruità è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato, coerente con gli elementi emersi e non manifestamente illogico. Il richiamo ai principi del risultato, della fiducia e della buona fede non ha inciso sull'esito, poiché l'operatore non aveva fornito i chiarimenti richiesti. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00 di spese in favore del Comune; le spese sono state compensate nei rapporti con la Provincia Autonoma di Trento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    La definizione immediata del giudizio nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare è possibile quando la causa è matura per la decisione e le parti siano state avvisate, anche se una parte non compare o rinuncia alla domanda cautelare; il rito non ha natura consensuale.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale disciplina della verifica di anomalia dell'offerta; la decisione sottolinea che la valutazione della congruità rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale

    L'efficiente organizzazione aziendale può giustificare il ribasso solo se riferita ai risultati e ai costi della specifica commessa, con indicazione delle modalità concrete di copertura dei costi del personale; non può coincidere con la mera solidità economica generale dell'impresa.

  • art. 3 d.lgs. 33/2025

    La possibilità astratta di utilizzare determinati crediti fiscali in compensazione con debiti contributivi non basta a giustificare il costo della manodopera: occorre che il credito rientri tra quelli utilizzabili e che sia dimostrata la correlazione specifica con gli oneri contributivi della commessa.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione; il giudice ha ritenuto il giudizio di non congruità adeguatamente motivato.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in favore del Comune resistente.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale base della condanna alle spese processuali.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.

Massime di principio

  • La valutazione di anomalia o non congruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o istruttoria gravemente carente.
  • Nella verifica di anomalia, i costi della manodopera devono essere rappresentati nella loro effettiva consistenza economica in rapporto alle prestazioni e alle ore offerte per la specifica commessa; la mera disponibilità di risorse fiscali o patrimoniali maturate anteriormente e al di fuori della gara non riduce il costo della prestazione lavorativa.
  • La compensazione tra crediti fiscali e debiti contributivi può assumere rilievo nella giustificazione dell'offerta solo se il credito è astrattamente utilizzabile e l'operatore dimostra, in modo chiaro, puntuale e tempestivo, la correlazione tra la quota di credito impiegata e gli specifici oneri contributivi del personale addetto alla commessa.
  • Le economie o compensazioni idonee a giustificare un'offerta devono essere generate all'interno della singola offerta e riferite alla specifica commessa; non è consentito compensare costi non coperti mediante l'utile generale o la complessiva situazione economico-patrimoniale dell'impresa, perché ciò renderebbe sostenibile ex post un'offerta in perdita e altererebbe la concorrenza.
  • Il riferimento all'efficiente organizzazione aziendale, quale possibile giustificazione del ribasso, riguarda l'organizzazione concretamente impiegata nella specifica commessa e richiede la spiegazione delle modalità effettive di copertura dei maggiori costi del personale e delle altre prestazioni offerte.
  • La stazione appaltante può escludere l'operatore quando, nonostante richieste puntuali di chiarimento, le giustificazioni restino generiche sia quanto alla copertura dei costi aggiuntivi della manodopera sia quanto a voci essenziali dell'offerta, come la preparazione e fornitura dei pasti.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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