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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48575/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/01/2022 con cui il Magistrato di sorveglianza di Foggia aveva dichiarato inammissibile l'istanza, proposta nell'interesse del detenuto Mario Muccilli, volta ad ottenere la detenzione domiciliare; l'inammissibilità era stata motivata con il rilievo che la pena in espiazione derivava da un reato ritenuto "ostativo" ai sensi dell'art. 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che il reato per cui è condannato (art. 609-bis, comma 3, c.p.) non rientra tra quelli previsti dall'art. 4 della legge penitenziaria

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per incompetenza funzionale del Magistrato di sorveglianza di Foggia, rilevando che la decisione sulla detenzione domiciliare rientra nella competenza dei Tribunali di sorveglianza ai sensi dell'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari per il prosieguo. La Corte non si è pronunciata nel merito sulla questione dell'ostatività del reato

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 4

    art. 4 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

    Nel provvedimento impugnato l'art. 4 era richiamato per giustificare l'inammissibilità della misura alternativa per presunta "ostatività" del reato; la Corte non ha deciso sulla corretta interpretazione dell'art. 4 rispetto all'art. 609-bis, limitandosi però a segnalare l'incompetenza funzionale dell'organo che ha pronunciato

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 70

    art. 70 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 70 nel senso che le decisioni concernenti la detenzione domiciliare rientrano nella competenza dei Tribunali di sorveglianza (e non del Magistrato di sorveglianza che ha emanato l'ordinanza), determinando l'annullamento per incompetenza funzionale

  • Codice penale, art. 609-bis, comma 3

    art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.

    È la norma che indica il reato per cui è stato condannato il ricorrente; il difensore ha sostenuto che tale fattispecie non rientra tra quelle ostative di cui all'art. 4 della legge penitenziaria, ma la Corte non ha esaminato e deciso la questione di merito

Massime di principio

  • Quando l'istanza riguarda misure alternative come la detenzione domiciliare va verificata la competenza dell'organo: ai sensi dell'art. 70 l'organo competente è il Tribunale di sorveglianza; decisioni emesse da organi incompetenti possono essere annullate senza entrare nel merito
  • La dichiarazione di "ostatività" ai sensi dell'art. 4 legge n. 354 deve essere specificamente valutata e motivata; un vizio procedurale (es. incompetenza) può impedire che la questione venga esaminata nel merito
  • Se si contesta che un reato rientri tra quelli ostativi, il ricorso deve focalizzarsi su un'interpretazione normativa e, se possibile, su precedenti giurisprudenziali che distinguano le fattispecie non ricomprese nell'art. 4
  • In presenza di incompetenza funzionale l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per la valutazione di merito
  • Per evitare decadenze o ritardi procedurali, chi propone istanze per misure alternative dovrebbe indicare e sollecitare sin dall'inizio il coinvolgimento del Tribunale di sorveglianza competente, ove previsto

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