Sentenza del 20/06/2018 n. 1984 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Natura di atto amministrativo -Ritualità della notifica - Mancata impugnazione - Irretrattabilità pretesa - Termine prescrizione - Conversione in decennale -Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava se la mancata impugnazione di una cartella di pagamento, ritualmente notificata, rendesse definitiva la pretesa e consentisse di convertire il termine di prescrizione eventualmente breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. La questione è stata risolta escludendo tale effetto, perché la cartella è un atto amministrativo e non un provvedimento giurisdizionale idoneo a formare giudicato.
La decisione
La mancata impugnazione della cartella non determina la conversione automatica del termine di prescrizione breve in quello decennale. L'art. 2953 c.c. si applica soltanto quando il diritto sia stato accertato con una sentenza di condanna passata in giudicato o con un provvedimento giurisdizionale equipollente. Pertanto, anche una cartella ritualmente notificata e non impugnata resta soggetta al termine di prescrizione proprio del credito sottostante.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
La conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale opera in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.
La norma non è applicabile alla cartella di pagamento, poiché quest'ultima è un atto amministrativo privo di efficacia di giudicato. La conversione opera esclusivamente per sentenze definitive e provvedimenti giurisdizionali equipollenti.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non impugnata può rendere non più contestabile la pretesa sotto il profilo processuale, ma non trasforma automaticamente il termine di prescrizione del credito in decennale.
- Per stabilire il termine di prescrizione applicabile occorre fare riferimento alla natura del credito sottostante, salvo che intervenga una sentenza passata in giudicato o un equivalente provvedimento giurisdizionale.
- La definitività amministrativa di un atto, derivante dalla mancata impugnazione, non equivale al giudicato tipico degli atti giudiziari.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra decadenza dall'impugnazione della cartella, prescrizione del credito e presenza di eventuali atti interruttivi validamente notificati.
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