Cassazione Penale, Ordinanza n. 09310/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione tra reati oggetto di due distinte sentenze di condanna, sostenendo che essi sarebbero espressione di un unico disegno criminoso. La Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, ha negato la continuazione valorizzando: il notevole intervallo temporale tra i fatti, l'eterogeneità del contributo del ricorrente nelle diverse occasioni, la non coincidenza dei correi e le differenti modalità operative. Con il ricorso per cassazione si contestava, in sostanza, tale ricostruzione, proponendo una diversa lettura della vicenda e producendo memorie dirette ad evidenziare la continuità dell'attività criminale, anche in chiave di narcotraffico su scala internazionale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali deduzioni non fossero idonee a scalfire la motivazione del provvedimento impugnato, che non presentava manifeste illogicità o contraddizioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente escluso la sussistenza di un programma criminoso unitario, fondando la decisione su elementi concreti e logicamente coerenti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
la continuazione in sede esecutiva richiede che i reati siano parte di un unico programma criminoso già concepito, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato; non è sufficiente una generica inclinazione a delinquere.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone la prova di un disegno criminoso unitario, originariamente programmato, che comprenda i reati successivi almeno nelle loro caratteristiche essenziali.
- La mera reiterazione di condotte illecite o l'esistenza di un'attività criminosa abituale non equivalgono al vincolo della continuazione, poiché attengono semmai a diversi istituti come recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
- La verifica dell'unicità del disegno criminoso richiede indicatori concreti e specifici, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità esecutive e sistematicità, ma nessuno di essi è di per sé decisivo isolatamente.
- L'accertamento sulla continuazione è riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, non manifestamente illogica e priva di travisamento dei fatti.
- In sede di legittimità non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti o richiamare elementi astrattamente plausibili se non si dimostra che la motivazione del giudice di merito sia viziata in modo radicale.
Come è indicizzato
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