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Sentenza

Sentenza del 14/02/2020 n. 852 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Bollo - Tassa automobilistica - Prescrizione - Rappresentanza Ufficio con avvocati del libero foro.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento relativa a tributi (con particolare riferimento a tasse automobilistiche) e contestazione dei termini di prescrizione applicabili nonché questione relativa alla legittimità della rappresentanza e difesa in giudizio effettuata dall'Agenzia tramite Avvocatura dello Stato o avvocati del libero foro.

La decisione

La Corte ha affermato che, in assenza di un accertamento giurisdizionale divenuto definitivo (per il quale opererebbe il termine decennale ex art. 2953 c.c.), il diritto alla riscossione mediante notifica di cartella non opposta soggiace alla prescrizione quinquennale; per le tasse automobilistiche il termine è triennale. Inoltre, ha precisato che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione può farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato ovvero, alternativamente, da avvocati del libero foro senza necessità di formalità ulteriori, e che la costituzione in giudizio dell'Agenzia tramite l'una o l'altro soggetto implica, senza ulteriore allegazione o prova (anche in sede di legittimità), l'esistenza del relativo presupposto di legge (convenzione o indisponibilità dell'Avvocatura).

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    Il termine decennale si applica al diritto derivante da accertamento giurisdizionale divenuto definitivo; in assenza di tale accertamento definitivo, si applicano termini di prescrizione più brevi (quinquennale o triennale per tasse automobilistiche).

  • art. 5, L. n. 53/1983

    Norma rilevante per la disciplina del patrocinio legale pubblico; la sentenza utilizza i principi e la Convenzione tra Agenzia e Avvocatura per giustificare la legittimità della rappresentanza dell'Agenzia tramite Avvocatura o avvocati del libero foro senza necessità di prove aggiuntive.

  • art. 25, D.P.R. n. 602/1973

    Riferimento normativo collegato alla riscossione delle entrate pubbliche e alle modalità di notifica e di impugnazione delle cartelle di pagamento; la Corte chiarisce l'applicazione dei termini di prescrizione alla riscossione mediante cartella.

Massime di principio

  • Se non esiste un accertamento giudiziale definitivo, la riscossione tramite cartella non opposta è soggetta alla prescrizione ordinaria (quinquennale), salvo disposizioni speciali per il tributo.
  • Per le tasse automobilistiche vigono termini di prescrizione più brevi: la riscossione si prescrive in tre anni, diversamente dalla generalità dei tributi soggetti al quinquennio.
  • Un accertamento giurisdizionale divenuto definitivo modifica la decorrenza e la durata della prescrizione, facendo applicare il termine decennale dell'art. 2953 c.c.
  • La costituzione in giudizio dell'Agenzia tramite Avvocatura dello Stato o tramite avvocato del libero foro, quando risulta ricondotta alle ipotesi previste dalla convenzione o all'indisponibilità dell'Avvocatura, implica automaticamente l'esistenza del presupposto che ha determinato tale scelta e non richiede specifica allegazione o prova, nemmeno in Cassazione.
  • In contenziosi simili, il contribuente deve verificare preliminarmente l'esistenza di un accertamento definitivo e il corretto termine di prescrizione applicabile; dall'altra parte, l'Agenzia può validamente comparire tramite i suoi ritratti difensori senza necessità di dimostrare in ogni grado i presupposti dell'affidamento all'Avvocatura o al libero foro.

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