Ordinanza n. 728/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'esecuzione - del giudicato formatosi sul Decreto ingiuntivo n. 1969 del 2023 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Terza Sezione Civile in relazione al ricorso avente numero di R.G. 6134 del 2023 e depositato il 19.09.2023, notificato in forma esecutiva il giorno 3.11.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1969 del 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Esito
La controversia
L'impresa ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1969 del 2023, relativo al pagamento di € 96.918,88, oltre interessi, nonché delle spese della procedura monitoria. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato che una parte del credito, pari a € 47.841,74 lordi, era stata pagata e che per la parte residua erano in corso di approvazione gli atti necessari al pagamento. Ha inoltre riferito che erano stati predisposti gli atti per il pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, previa approvazione del debito fuori bilancio. Il Comune ha altresì precisato che la pretesa non rientrava nella gestione liquidatoria del dissesto, poiché riferita ad aggiudicazione di lavori del 2020, successiva alla dichiarazione di dissesto del 2018.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ritenendo necessario verificare l'effettivo stato dell'esecuzione e gli eventuali pagamenti intervenuti, ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti. Ricorrente e Comune devono depositare, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una nota di chiarimenti aggiornata e dettagliata, documentando sia i pagamenti già effettuati in relazione all'importo capitale, agli interessi e alle spese della procedura monitoria, sia gli eventuali importi ancora dovuti. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. 267/2000
La disposizione è richiamata con riferimento al rendiconto della gestione dell'organo straordinario di liquidazione del dissesto comunale; il giudice non ne offre, in questa fase, una compiuta interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dichiara di avere eseguito solo parzialmente il titolo giudiziale e rappresenta l'imminente perfezionamento degli atti di pagamento, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie prima di definire la domanda, al fine di accertare l'effettivo stato dell'adempimento.
- Ai fini della verifica dell'ottemperanza a un titolo esecutivo, occorre distinguere e documentare separatamente il capitale, gli interessi e le spese processuali liquidate, nonché indicare gli importi eventualmente ancora residui.
- La richiesta di chiarimenti istruttori può essere rivolta a entrambe le parti quando la quantificazione dell'adempimento dipende dalla documentazione nella disponibilità sia dell'amministrazione sia del creditore.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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