Cassazione Penale, Sentenza n. 28456/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per più episodi di cessione di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990), denunciando violazione di legge e carenza motivazionale. In particolare si contestava la mancata esposizione delle ragioni per cui misure meno afflittive (arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico o divieto di colloquio) non fossero sufficienti, e la valutazione astratta del Tribunale per il riesame che non avrebbe considerato elementi quali il numero e la vetustà dei fatti contestati, l'assenza di contestazione di partecipazione a associazione (art. 74 d.P.R. 309/1990), i precedenti penali risalenti nel tempo, la documentata situazione di salute e le concrete possibilità di misure alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo per carenza motivazionale sul punto specifico richiesto dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen., ritenendo che l'ordinanza del G.i.p. non abbia spiegato le ragioni concrete per cui le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con misure meno afflittive. Pur riconoscendo che il Tribunale per il riesame ha il potere di integrare carenze motivazionali, la Cassazione ha rilevato che in questo caso il riesame non ha effettivamente colmato la lacuna e ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame, invitandolo a riequilibrare e motivare compiutamente la scelta della misura cautelare alla luce di tutte le circostanze rilevanti.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sussidiaria dei reati contestati (cessione di sostanze stupefacenti). Usata per qualificare l'illecito per cui è stata disposta la misura.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sentenza segnala che al ricorrente non è contestata la partecipazione associativa, fatto rilevante perché esclude l'operare della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3.
art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.
in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure
Obbligo del giudice di motivare specificamente perché non siano adeguate misure meno afflittive; la mancata motivazione legittima l'annullamento se il riesame non integra adeguatamente la valutazione.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Attribuisce al Tribunale per il riesame il potere-dovere di riesaminare e, se necessario, integrare la motivazione dell'ordinanza di custodia; tuttavia tale potere non giustifica risposte apodittiche o non effettive integrazioni.
art. 274 cod. proc. pen.
Indica le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, di inquinamento probatorio, di fuga) che devono sorreggere la misura; la loro esistenza deve essere concretamente motivata.
art. 275 e art. 275-bis cod. proc. pen.
Regolano l'applicazione delle misure personali alternative e le presunzioni collegate all'associazione: la Corte richiama che, in assenza di contestazione di associazione, non opera la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, e va valutata la concreta adeguatezza di misure alternative.
Cass., Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cinieri
«In tema di misure caute/ari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita."
Giurisprudenza richiamata per ricordare che il pericolo di recidiva deve essere concreto e attuale e desumibile da elementi specifici, senza richiedere l'indicazione di una «specifica occasione» di reato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di Cancelleria conseguenti alla decisione di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- Il giudice che applica la custodia cautelare in carcere deve motivare specificamente perché le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure meno afflittive (obbligo dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis).
- Il Tribunale per il riesame ha il potere di integrare carenze motivazionali dell'ordinanza, ma l'integrazione deve essere effettiva e argomentata: risposte apodittiche non sono sufficienti.
- La valutazione del pericolo di reiterazione richiede elementi concreti e una prognosi attuale sulla pericolosità dell'indagato (criterio di «concretezza e attualità» richiamato dalla giurisprudenza).
- L'assenza di contestazione di associazione incide sul bilanciamento delle esigenze cautelari, perché esclude talune presunzioni favorevoli alla custodia; va dunque valutata l'effettiva gravità e reiterazione dei singoli episodi.
- Fattori come il numero dei fatti contestati, la loro distanza temporale, i precedenti penali e le condizioni di salute devono essere considerati complessivamente per decidere se adottare misure alternative (arresti domiciliari, divieti, braccialetto elettronico).
- In caso di motivazione carente il rimedio corretto può essere l'annullamento con rinvio per un nuovo esame motivato, non necessariamente l'immediata revoca della misura.
- La difesa deve sollecitare specifiche valutazioni (es. proposta concreta di misura alternativa e indicazione di circostanze personali) perché il giudice possa rispondere puntualmente e motivare la scelta.
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