Cassazione Penale, Sentenza n. 34596/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione relativo alla condanna per peculato, deducendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020 dovesse essere applicata al suo caso (i fatti risalgono a maggio 2019) e, in subordine, chiedendo la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 4‑bis ord. pen. per presunta irragionevole equiparazione dei reati contro la pubblica amministrazione ad altre fattispecie più gravi. L'ordine di carcerazione era stato emesso in virtù delle modifiche introdotte dalla L. 9/2019 che avevano inserito il peculato tra i reati ostativi.
La decisione
La Corte suprema ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, disponendo l'immediata liberazione del condannato se non detenuto per altra causa. La decisione si è fondata sull'intervenuta modifica normativa (L. 30/12/2022, n. 199, di conversione del D.L. n. 162/2022) che ha soppresso dai reati ostativi, nell'art. 4‑bis ord. pen., i reati contro la pubblica amministrazione; tale nuova disciplina, più favorevole per il condannato, è applicabile immediatamente al rapporto esecutivo in corso e impone l'annullamento dell'ordine di carcerazione.
Norme richiamate
Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. spazzacorrotti)
introduzione di reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi all'art. 4‑bis
Ha inserito il peculato e altri reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi previsti dall'art. 4‑bis ord. pen., impedendo l'applicazione di taluni benefici e misure alternative all'esecuzione della pena
Art. 4‑bis ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
presenze nei giudizi come norma ostativa
Norma che elenca reati ostativi al riconoscimento di benefici penitenziari; la sua portata è stata modificata dalla L. 9/2019 e poi nuovamente dalla L. 199/2022
Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
disciplinava la sospensione dell'ordine di carcerazione
Norma processuale riferita alle modalità di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena che, secondo la formulazione introdotta dalla L. 9/2019, non operava per i reati classificati come ostativi
Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2020
pronuncia di illegittimità rilevante invocata dalla difesa
Ha dichiarato profili di incostituzionalità rispetto a talune previsioni con riferimento a rapporti determinati, ma la sua efficacia e la portata temporale sono state oggetto di valutazione; in particolare, la giurisprudenza e la stessa Corte territoriale hanno distinto l'applicabilità in funzione dei tempi del reato e della sentenza
Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (conversione D.L. 31 ottobre 2022, n. 162)
soppressione dei riferimenti ai reati contro la pubblica amministrazione dall'art. 4‑bis
Ha rimosso i reati contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati ostativi; tale novazione normativa è stata considerata più favorevole e dunque immediatamente applicabile al rapporto esecutivo in corso, imponendo la rimozione dell'ostatività e la liberazione del condannato
Costituzione italiana, artt. 25, 3 e 27
richiamati dalla difesa (art. 3, 25 e 27)
Richiamati come principi che presidiano il principio di legalità, la proporzionalità della pena e la tutela della dignità personale; il riferimento è stato usato per sostenere la necessità di applicare la disciplina più favorevole e per evidenziare limiti a disparità di trattamento
Art. 2 cod. pen.
principio di favorevole applicazione della legge penale
Principio che impone l'applicazione della norma più favorevole al reo; utilizzato per giustificare l'immediatezza di applicazione della modifica normativa che elimina l'ostatività
Massime di principio
- Se una norma successiva rende la disciplina dell'esecuzione della pena più favorevole al condannato (ad es. eliminando ostatività), tale modifica si applica immediatamente ai rapporti esecutivi in corso e può comportare la revoca di ordini di carcerazione emessi sulla base della previgente disciplina
- Le pronunce della Corte costituzionale che incidono su norme processuali possono avere efficacia limitata nel tempo e non sempre producono effetti sui rapporti già definitivamente definiti; occorre valutare la natura della pronuncia e il momento dei fatti ritenuti incostituzionali
- In caso di conflitto temporale tra data del reato, entrata in vigore della norma sfavorevole e pronuncia costituzionale, è necessario verificare (i) quale norma è più favorevole e (ii) se la modifica normativa o la declaratoria costituzionale produce effetti sull'esecuzione in corso
- Il principio di applicazione della legge penale più favorevole (art. 2 cod. pen. e principi costituzionali) prevale e giustifica l'immediata applicazione di innovazioni legislative che incidono sulla libertà personale del condannato
- Se la questione di diritto diventa superata dall'intervento del legislatore (mutamento della norma), è spesso più efficace ottenere l'applicazione della nuova disciplina favorevole piuttosto che insistere su questioni di legittimità costituzionale ormai prive di rilievo pratico
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