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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20598/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tasillo impugnava l'ordinanza del 17/11/2022 con cui la Corte di appello di Campobasso aveva revocato la sospensione condizionale di pena (pena: 2 anni e 6 mesi + 400,00 euro) concessa con sentenza divenuta irrevocabile il 16/06/2015, ritenendo che il ricorrente avesse commesso un nuovo reato (16/09/2020) che integrava i presupposti di revoca di diritto ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. Il ricorso per cassazione sostenne che il reato contestato era stato commesso dopo il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (quinquennio concluso il 16/06/2020), quindi la revoca automatica prevista dall'art. 168 n.2 non poteva operare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il nuovo reato (16/09/2020) sia stato commesso dopo la scadenza del quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva (16/06/2015 + 5 anni = 16/06/2020). Di conseguenza la revoca della sospensione condizionale disposta dalla Corte di appello era priva dei presupposti di legge. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e disposta la comunicazione della sentenza al Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini stabiliti dall'art. 163, il condannato commetta un delitto o riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso che cumulata supera i limiti dell'art. 163. La Corte ha interpretato la norma nel senso che la revoca per nuovo reato richiede che il reato sia commesso entro il termine (quinquennio per i delitti) decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti di pena rilevanti per la concessione e per la revoca della sospensione condizionale; la Corte fa riferimento a questi limiti per distinguere i casi di revoca automatica e le ipotesi in cui il cumulo delle pene può superare i limiti consentiti.

  • art. 164, ultimo comma, cod. pen.

    Consente al giudice, qualora la nuova pena cumulata non superi i limiti di cui all'art. 163, di concedere una seconda sospensione condizionale. La Corte lo richiama per evidenziare l'alternativa alla revoca automatica quando il cumulo non eccede i limiti previsti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme di legittimità che consentono la censura per violazione o erronea applicazione di norme di diritto (lett. b) e per la motivazione contraddittoria o insufficiente (lett. e)). Il ricorso è stato proposto per violazione/erronea applicazione dell'art. 168, posto che il requisito temporale (quinquennio) non era rispettato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la trattazione delle censure in Cassazione alla sola questione necessaria per la decisione; la Corte ha motivato in forma semplificata richiamando principi consolidati.

Massime di principio

  • La revoca automatica della sospensione condizionale prevista dall'art. 168, primo comma, n.2 opera solo se il nuovo reato è commesso entro il termine previsto dall'art. 163 (quinquennio per i delitti) decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; se il reato è commesso dopo tale termine, la revoca per quella ragione non si applica.
  • Occorre distinguere tra (a) nuovo reato commesso dopo la concessione del beneficio e (b) nuova condanna per reato anteriormente commesso: la prima richiede che la commissione avvenga entro il termine (es. 5 anni), la seconda può determinare la revoca se il cumulo delle pene eccede i limiti di legge.
  • Se la nuova pena cumulata non supera i limiti di cui all'art. 163, il giudice può concedere una nuova sospensione condizionale (art. 164, ultimo comma) invece di revocare il beneficio.
  • In impugnazioni contro ordinanze di revoca è fondamentale verificare le date rilevanti: data del passaggio in giudicato della sentenza concessiva, data di commissione del nuovo reato e data di eventuale condanna; errori su queste date sono motivo efficace di annullamento.
  • Se la motivazione del giudice dell'esecuzione è equivocata o fonda la revoca su presupposti giuridici errati, la Corte di cassazione può annullare l'ordinanza, anche senza rinvio, quando la questione è di natura non complessa e basata su principi giurisprudenziali consolidati.
  • Il difensore deve articolare le censure precisando se la contestazione riguarda il momento della commissione del reato o la data della condanna, e produrre o richiamare documentazione che attesti il decorso dei termini (es. passaggio in giudicato) per impedire una revoca illegittima.

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