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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00200/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'ordinanza della Corte di cassazione riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 aprile 2024, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, deducendo l'insussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato. Il secondo motivo lamentava violazione di legge per la mancata derubricazione del fatto da riciclaggio a ricettazione o favoreggiamento reale. Il terzo motivo censurava la determinazione della pena, ritenuta eccessiva o comunque non adeguatamente motivata. La Corte ha rilevato che i primi due motivi si limitavano a reiterare doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta logica e giuridicamente corretta; quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto la motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità, non emergendo alcun vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i primi due motivi non specifici e meramente reiterativi delle censure già esaminate e respinte in appello, mentre il terzo motivo sulla pena è stato giudicato infondato perché la motivazione della sentenza impugnata era congrua, conforme a legge e ai canoni logici, e quindi non censurabile in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    norma incriminatrice del riciclaggio, rispetto alla quale sono state ritenute infondate e reiterative le censure sull'elemento oggettivo e soggettivo e sulla qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 132 c.p.

    richiamato per affermare che la motivazione sul trattamento sanzionatorio è conforme ai criteri legali di determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per ribadire che il giudice non deve esaminare singolarmente tutti i criteri, essendo sufficiente valorizzare quelli di maggior rilievo nel giudizio complessivo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    norma sul vizio di motivazione in cassazione; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata presentasse un vizio riconducibile a tale previsione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione pedissequa delle doglianze già formulate in appello e già motivate in modo espresso dal giudice di merito.
  • La censura sull'elemento oggettivo o soggettivo del reato è inammissibile quando non si confronta con la motivazione di merito e non svolge una critica argomentata alla sentenza impugnata.
  • La richiesta di derubricazione da riciclaggio ad altra fattispecie meno grave deve misurarsi con la motivazione della sentenza di merito e con i principi consolidati in materia; se la motivazione è logica e giuridicamente corretta, la censura non è scrutinabile in cassazione.
  • Il giudizio di determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito ha motivato in modo conforme agli artt. 132 e 133 c.p., indicando gli elementi ritenuti di maggiore rilievo senza necessità di un esame analitico di tutti i parametri legali.
  • Non integra vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. una motivazione sul trattamento sanzionatorio che risulti coerente, sufficiente e rispettosa dei criteri legali di commisurazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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