Cassazione Penale, Sentenza n. 644/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per truffa. Propone due motivi: (1) nullità dell'udienza e violazione del diritto di difesa percelebrarsi del dibattimento il 04/06/2021 in assenza del difensore, nonostante una richiesta di posticipo dell'ora dell'udienza e l'invio preventivo di una memoria difensiva via PEC del 26/02/2021; il difensore afferma di essere giunto in aula alle 11:20 mentre il procedimento era stato trattato alle 10:20. Deduce nullità per irregolare costituzione delle parti e violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. (difetto di assistenza difensiva). (2) Vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti del presente giudizio e quelli già giudicati dal Tribunale di Monza il 18/12/2017: la difesa sosteneva l'omogeneità del disegno criminoso e richiamava una memoria contenente ordinanza favorevole del Tribunale di Roma del 21/09/2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la celebrazione dell'udienza all'ora indicata nel decreto di citazione (art. 429 c.p.p.), rilevando che la richiesta di posticipo non era stata accolta né era intervenuto provvedimento modificativo: una domanda di rinvio trova tutela solo se fondata su un legittimo impedimento effettivo e non dominabile, mentre il ritardo del difensore per problemi di trasporto è stato considerato dominabile. Perciò l'assenza del difensore non determina nullità dell'udienza e la mancata esposizione della memoria è conseguenza della mancata comparizione non di una violazione di legge da parte dei giudici. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la mera omogeneità tipologica dei reati non è sufficiente per la continuazione: occorre l'identità del disegno criminoso, cioè una unica determinazione volitiva unitaria; la distanza temporale di due anni e l'uso di conto corrente diverso sono elementi che legittimamente hanno portato i giudici di merito a negare la continuazione. Sono state disattese le argomentazioni difensive e ritenute insindacabili dalla cassazione in presenza di motivazione congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.
Il decreto di citazione deve indicare luogo, giorno e ora dell'udienza; quando il decreto non viene modificato, l'udienza celebrata nell'ora indicata è legittima e vincola le parti.
art. 178 c.p.p.
Norme sulla nullità del procedimento per irregolare costituzione delle parti; la Corte ha ritenuto che l'assenza del difensore non costituisce automaticamente nullità se non sussiste un legittimo impedimento che renda impossibile la comparizione.
art. 179 c.p.p.
Previsioni sulle nullità e sulle conseguenze della mancata difesa tecnica; applicata nel senso che l'assenza del difensore dominabile dal richiedente non inficia la validità dell'udienza.
art. 606, lett. d), c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché la discrezionalità del giudice del merito e la mancanza di legittimo impedimento non sono sindacabili in cassazione.
art. 81, comma secondo, c.p.
Disciplina della continuazione; la Corte ha richiamato il principio che la continuazione richiede l'identità del disegno criminoso (una unica determinazione volitiva), non si identifica con il mero programma di vita delinquenziale o la semplice omogeneità dei reati.
Massime di principio
- La richiesta di posticipo dell'udienza è una mera istanza discrezionale: ha effetto vincolante solo se il giudice modifica formalmente il decreto di citazione o accerta un legittimo impedimento.
- Un 'legittimo impedimento' rilevante è quello effettivo e non dominabile dal richiedente; difficoltà organizzative o di trasporto generalmente non costituiscono causa idonea a sospendere la celebrazione dell'udienza.
- L'assenza del difensore in udienza, se dovuta a motivo dominabile e senza provvedimento che sposti l'udienza, non comporta automaticamente nullità del processo né violazione del diritto di difesa.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare l'identità del disegno criminoso: la mera somiglianza materiale dei reati o la loro tipologia non sono sufficienti; rilevano la vicinanza temporale, l'unità progettuale e la ripetizione con la stessa determinazione volitiva.
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione ex novo delle emergenze di fatto se il giudice di merito ha fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica; le memorie difensive non vincolano il giudice di merito se questi fornisce adeguata motivazione della decisione.
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