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Sentenza

Sentenza n. 1337/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale, adottata il 20 maggio 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso per lavoro stagionale con scadenza il 28 luglio 2025, aveva chiesto il 26 giugno 2025 la conversione in permesso per lavoro non stagionale alle dipendenze di una società agricola semplice. Dopo aver rilasciato il nulla osta il 23 agosto 2025, la Prefettura ne ha avviato la revoca, contestando carenze nella documentazione di ospitalità e l’insufficienza della capacità economica del datore di lavoro: il fatturato dichiarato non coincideva con i dati fiscali e la dichiarazione IVA 2025 evidenziava un saldo negativo di 18.700 euro tra volume d’affari e acquisti, inferiore alla soglia di 30.000 euro richiamata dalle circolari INL n. 3/2022 e n. 2066/2023. Il ricorrente ha presentato osservazioni, sostenendo che il saldo negativo dipendeva dagli investimenti di avvio dell’attività e che la società era di nuova costituzione. Il ricorso chiedeva l’annullamento della revoca e l’accertamento del diritto all’autorizzazione per il rilascio di un permesso per attesa occupazione, utile al subentro di un altro datore di lavoro entro un anno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In sede cautelare aveva rilevato che, pur essendo corretto il dato del saldo negativo, era errato considerare la società non nuova: risultava costituita il 7 febbraio 2025 e il 2025 era il suo primo esercizio. Aveva quindi chiesto alla Prefettura di rivalutare le osservazioni e verificare se il saldo negativo fosse riconducibile agli investimenti di avvio. La Prefettura si è rideterminata il 18 settembre 2026, confermando la revoca sulla base del saldo negativo e rilevando che non erano stati prodotti elementi idonei a dimostrare una prospettiva economica futura in crescita sufficiente a garantire gli obblighi verso il lavoratore. Il nuovo provvedimento ha sostituito quello originariamente impugnato; il suo eventuale annullamento non avrebbe quindi procurato utilità al ricorrente. Le questioni di merito relative alla legittimità della valutazione economica non sono state definite. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il nuovo provvedimento sostituisce quello impugnato, e pertanto nessuna utilità può trarre il ricorrente dall’eventuale annullamento di quest’ultimo, sicché il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come rilevato da questo Tribunale all’udienza camerale del 7.10.2026, ai sensi dell’art. 73, 3° comma, c.p.a.

    La rilevazione in udienza della sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità quando un nuovo provvedimento sostituisce quello impugnato e l’annullamento di quest’ultimo non può più procurare una concreta utilità al ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un provvedimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che sostituisce quello impugnato e l’eventuale annullamento dell’atto originario non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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