Cassazione Civile, Ordinanza n. 38363/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta da una società cooperativa che aveva eseguito un subappalto per lavori di manutenzione straordinaria delle facciate di un teatro. Il tribunale aveva ammesso solo in parte il credito, riconoscendo in privilegio una somma per corrispettivo del subappalto limitatamente a una parte delle prestazioni, confermando con riserva un credito per ritenute a garanzia, escludendo il privilegio su un altro credito per corrispettivo ritenuto ceduto a banca, e negando un ulteriore credito per interessi legali. La cooperativa aveva poi proposto ricorso per cassazione, ma la Corte lo aveva dichiarato improcedibile ritenendo non verificata la tempestività dell'impugnazione per mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato con relata di notifica. Con ricorso per revocazione la cooperativa ha dedotto errore percettivo della Corte: secondo la ricorrente, il provvedimento di primo grado non era stato notificato ma comunicato, e la Corte avrebbe errato anche sulla data di deposito/pubblicazione del decreto, avendo confuso la data di deliberazione con quella di deposito, così dichiarando erroneamente improcedibile il ricorso. Nel merito del ricorso per cassazione originario, la cooperativa ha contestato: 1) il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. sul credito da appalto/subappalto, sostenendo di essere cooperativa a mutualità prevalente e di aver dimostrato la prevalenza del lavoro dei soci; 2) l'interpretazione della clausola contrattuale relativa alle ritenute a garanzia; 3) l'affermazione di intervenuta cessione del credito a banca e la conseguente esclusione dall'ammissione al passivo; 4) la negata ammissione degli interessi. Il curatore ha resistito e, nel ricorso incidentale, ha censurato l'ammissione privilegiata del credito per l'analisi delle superfici esterne, ritenendo mancante la prova dell'incarico e della prevalenza del lavoro dei soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso per revocazione e ha accolto il secondo, cassando l'ordinanza precedente che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Decidendo poi sul ricorso per cassazione originario, ha rigettato il ricorso principale della cooperativa e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del fallimento. Ha inoltre compensato integralmente le spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto da entrambe le parti. In sostanza, la revocazione ha consentito di rimuovere l'errore sulla tempestività dell'impugnazione, ma nel merito la cooperativa non ha ottenuto l'accoglimento delle censure rivolte contro il decreto di ammissione al passivo, mentre il fallimento non ha potuto ottenere riesame del proprio ricorso incidentale per effetto del giudicato formatosi sulla precedente declaratoria di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto incontestabilmente risultante dagli atti, non una valutazione giuridica o interpretativa.
art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.
la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato con la relata non impedisce la procedibilità se risulta comunque raggiunto lo scopo di consentire il controllo della tempestività del ricorso.
art. 99, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
il termine per impugnare decorre dalla notificazione o comunicazione del provvedimento, secondo il relativo regime applicabile.
art. 2751-bis n. 5 c.c.
il privilegio non spetta per il solo status di cooperativa o per la mera iscrizione all'albo delle imprese artigiane; occorre verificare concretamente la prevalenza del lavoro e la riferibilità del credito alle prestazioni lavorative tutelate, senza possibilità di estensione al corrispettivo dell'appalto di opere.
art. 2083 c.c.
la natura artigiana dell'impresa va valutata sulla base della prevalenza del lavoro, non della sola iscrizione amministrativa.
art. 2512 c.c.
i requisiti dello scopo mutualistico non coincidono con quelli richiesti per il privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 5 c.c.
art. 2513 c.c.
la prevalenza mutualistica non basta di per sé a fondare il privilegio sui crediti della cooperativa.
art. 2514 c.c.
richiamato insieme agli artt. 2512 e 2513 c.c. ai fini della dedotta mutualità prevalente, ma ritenuto non sufficiente a estendere il privilegio.
art. 118 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prevalenza della manodopera nel subappalto di lavori pubblici, ma ritenuto non decisivo per il privilegio invocato.
artt. 1359, 1362, 1363, 1366 c.c.
invocati come criteri di interpretazione contrattuale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancata integrale trascrizione della clausola contestata.
art. 2697 c.c.
richiamato sia sulla prova dell'interpretazione contrattuale sia sulla prova della cessione del credito e dell'esecuzione dell'incarico.
art. 1260 c.c.
richiamato in tema di cessione del credito; la contestazione è stata ritenuta inammissibile perché attinente alla valutazione di merito dell'atto di cessione.
art. 1264 c.c.
richiamato in tema di opponibilità della cessione; la censura è stata considerata non specificamente veicolata come vizio di legittimità.
art. 1353 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma il motivo sulla cessione è stato dichiarato inammissibile.
art. 54 l. fall.
invocato per sostenere che il credito privilegiato non si cristallizzasse al momento dell'apertura della procedura; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 55 l. fall.
richiamato in tema di interessi sui crediti concorsuali; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di indicazione puntuale del credito cui gli interessi si riferivano.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva decisiva, cioè su un fatto processuale pacifico e incontestabilmente risultante dagli atti; non ricorre quando il giudice abbia semplicemente tratto una conseguenza giuridica o interpretativa errata da dati correttamente percepiti.
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato con relata di notifica non è automaticamente fatale se dagli atti risulta comunque raggiunto lo scopo della norma, ossia la verificabilità della tempestività dell'impugnazione.
- Il privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 5 c.c. richiede una verifica concreta della prevalenza del lavoro e della riferibilità del credito alle prestazioni lavorative tutelate; non basta la mera qualifica soggettiva di cooperativa o l'iscrizione in un albo amministrativo.
- La disciplina del privilegio per i crediti dei prestatori d'opera non è estensibile al corrispettivo dell'appalto di opere, perché in tale fattispecie la prestazione è unitaria e non consente di scindere agevolmente la componente lavorativa da quella degli altri fattori produttivi.
- La mutualità prevalente della cooperativa e la prevalenza dell'apporto dei soci ai fini societari non coincidono con i requisiti richiesti per il riconoscimento del privilegio concorsuale sui crediti.
- Chi censura in cassazione l'interpretazione di una clausola contrattuale deve riportare integralmente o comunque per le parti essenziali il testo della clausola, così da consentire il controllo della specificità della censura.
- La contestazione dell'avvenuta cessione di un credito, quando il giudice di merito si sia fondato su una comunicazione di cessione prodotta in atti, investe un accertamento di fatto censurabile solo nei limiti dell'omesso esame o della violazione delle regole legali di interpretazione, non con una mera diversa lettura dei documenti.
- Il motivo di ricorso che invoca norme sulla cristallizzazione del credito o sugli interessi deve indicare in modo puntuale quale credito sia interessato e quale sia il suo regime, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
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