Cassazione Penale, Sentenza n. 21986/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza per quattro motivi principali: 1) nullità per mancato rinvio dell'udienza del 23/11/2022 per legittimo impedimento legato a un trattamento di procreazione assistita; 2) vizio di qualificazione giuridica: si censura l'applicazione del reato di peculato anziché della meno grave truffa aggravata, per mancata disponibilità autonoma del denaro da parte della Direttore dei servizi amministrativi (DSGA) e per le modalità di acquisizione dei fondi; 3) vizio di motivazione sull'esclusione o mancata valutazione della incapacità di intendere e di volere dovuta a ludopatia, con contestuale critica per la mancata ammissione della perizia; 4) censura sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva e suscettibile di essere fissata al minimo edittale con aumenti per continuazione contenuti. Inoltre la Corte di cassazione ha esaminato d'ufficio la questione della prescrizione di alcune condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato nel merito e ha confermato la qualificazione dei fatti come peculato. Ha respinto il motivo relativo al mancato rinvio dell'udienza, ritenendo l'impedimento dell'imputata volontario e non assoluto. Ha escluso l'esimente per infermità mentale dovuta a ludopatia, per assenza del nesso causale tra disturbo e reati e ha dichiarato non censurabile in cassazione la mancata ammissione della perizia. Ha precisato che, secondo i regolamenti di contabilità scolastica, la disponibilità dei fondi era congiunta tra dirigente scolastico e DSGA e pertanto la condotta integra il peculato anche se attuata falsificando la firma dell'altro co-detentore. Ha ritenuto infondata anche la censura relativa ai versamenti in contanti da parte dei genitori, affermando che tali somme, se richieste dalla scuola, entrano nel patrimonio dell'ente e la loro appropriazione integra peculato. D'ufficio la Corte ha rilevato la prescrizione di alcune condotte: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alle condotte del capo A anteriori al 10/04/2010 per intervenuta prescrizione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione della pena. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale e ha condannato l'imputata alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, liquidando in particolare alla Casa di cura San Michele la somma di euro 3.686 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'impedimento a comparire e alla richiesta di rinvio: l'impedimento per giustificare il rinvio deve essere assoluto, effettivo e non dipendere dalla volontà dell'imputato.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 420-ter per le regole sul legittimo impedimento e sui termini processuali connessi alla presenza dell'imputato.
art. 85 cod. pen.
Norma sulla capacità di intendere e di volere: la Corte ha affermato che l'esimente per infermità è applicabile solo se provato il nesso eziologico tra il disturbo (ludopatia) e la commissione dei reati.
art. 61 n. 9 cod. pen.
Richiamato nella distinzione fra peculato e truffa aggravata ai danni dello Stato come parametro per valutare il maggior disvalore del peculato.
art. 314 cod. pen.
Riferimento alla disciplina del peculato e alla novella legislativa che ha inciso sul termine di prescrizione; usato per il calcolo del termine prescrizionale delle condotte.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato in merito all'irrevocabilità della pronuncia sull'affermazione della responsabilità penale.
art. 495 comma 2 cod. proc. pen.
Citato nel ragionamento sulla non configurabilità della mancata perizia come prova decisiva ai fini del ricorso per cassazione.
art. 606 comma 1 lett. d cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare i limiti delle doglianze ammissibili in cassazione, in particolare riguardo all'omessa perizia.
D.M. 1 febbraio 2001 n. 44, art. 12
Regolamento di contabilità scolastica citato per stabilire la necessità della firma congiunta su mandati di pagamento e per fondare la co-detenzione delle somme da parte di dirigente scolastico e DSGA.
D.M. 28 agosto 2018 n. 129, art. 17
Aggiornamento normativo della contabilità scolastica confermante la firma congiunta e la disponibilità congiunta dei fondi, utilizzato per confermare la disponibilità in capo al DSGA.
Massime di principio
- Il legittimo impedimento dell'imputato per ottenere il rinvio dell'udienza deve essere assoluto, effettivo e non dipendente da una scelta volontaria: trattamenti programmabili non costituiscono di per sé impedimento insuperabile.
- Per distinguere peculato da truffa aggravata conta la natura del rapporto di disponibilità sul denaro: se il pubblico agente ha già la disponibilità, anche congiunta, il reato è peculato; se procura la disponibilità tramite artifici e raggiri, può configurarsi la truffa.
- La disponibilità congiunta prevista da regolamenti interni (es. firme congiunte su mandati) non esclude la co-detenzione e quindi la configurabilità del peculato se uno dei co-detentori si appropria indebitamente dei fondi, anche ricorrendo a falsificazioni per eludere il controllo reciproco.
- Somme richieste dalla pubblica amministrazione a privati per finalità pubblicistiche (es. contributi per gite o assicurazioni) entrano nel patrimonio dell'ente: la loro appropriazione da parte di un pubblico agente integri peculato.
- La prova dell'incapacità di intendere e volere per infermità (es. ludopatia) richiede non solo la diagnosi ma anche il nesso eziologico con la condotta delittuosa; l'omessa perizia tecnica è spesso valutazione del merito non sindacabile in cassazione quando la motivazione è adeguata.
- Se emerge la prescrizione di alcune condotte, la cassazione può annullare senza rinvio solo per quelle parti e disporre il rinvio per la rideterminazione della pena residua, lasciando ferma l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità ove prevista.
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