Ordinanza n. 25/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza Prefettura Teramo, Fasc. n.-OMISSIS-, con cui il Comando Stazione Carabinieri di Alba Adriatica con la quale ha trasmesso proposta di divieto di detenzione armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e con la quale ha disposto in danno del ricorrente il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiali esplodenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza prefettizia recante divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiali esplodenti ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza della Prefettura di Teramo adottata a seguito della proposta trasmessa dal Comando Stazione Carabinieri di Alba Adriatica ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto che il provvedimento impugnato contiene un'ampia motivazione in ordine ai presupposti del divieto. In sede cautelare il ricorrente doveva inoltre dimostrare il periculum in mora.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non presentasse una ragionevole previsione di accoglimento, anche in considerazione dell'ampia motivazione dell'ordinanza prefettizia circa i presupposti del divieto. Ha inoltre rilevato che il periculum in mora non era stato dimostrato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
proposta di divieto di detenzione armi e divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiali esplodenti
La disposizione costituisce la base normativa del potere prefettizio esercitato, la cui motivazione è stata ritenuta ampia quanto ai presupposti del divieto.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato ai fini dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un divieto prefettizio di detenzione di armi richiede sia una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso, sia la dimostrazione del periculum in mora.
- La presenza di un'ampia motivazione dell'ordinanza prefettizia in ordine ai presupposti del divieto può escludere, a un sommario esame cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris.
- La mancata dimostrazione del periculum in mora è autonomamente sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare.
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