Cassazione Civile, Ordinanza n. 28588/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (media)
La controversia
La controversia nasce dalla messa in onda di un servizio televisivo che, secondo i giudici di merito, aveva diffamato una società d'aste insinuando che avesse venduto come autentico, o comunque con modalità truffaldine, un orologio indicato come 'tipo Patek Philippe' e offerto a un prezzo ritenuto palesemente incongruo rispetto al valore del bene. La Corte d'appello di Venezia aveva confermato la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in euro 80.000, in favore della società lesa. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto due ricorsi sostanzialmente identici, articolando undici motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere la Corte territoriale considerato la corrispondenza tra le fotografie mostrate nel servizio e l'orologio venduto; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere trascurato circostanze pacifiche; 3) violazione degli artt. 473, 474 e 474-bis c.p.c. per avere ritenuto irrilevante il fatto che l'orologio fosse un'imitazione; 4) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c. per aver errato sulla stima del valore e sulla qualificazione del bene; 5) e 6) ulteriori censure analoghe su prezzo di acquisto e vendita come imitazione; 7) e 9) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per l'uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti; 8) e 7) deduzione dell'esimente del diritto di critica, assumendo che la Corte d'appello avesse applicato i criteri della cronaca anziché quelli della critica; 9) e 8) difetto di continenza e motivazione apparente; 10) violazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c. per avere ritenuto il danno non patrimoniale in re ipsa; 11) violazione degli artt. 2043, 2059, 1226, 1227 c.c. e delle norme processuali per la liquidazione equitativa di euro 80.000 senza adeguata base parametrica e motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili la maggior parte dei motivi, infondati quelli relativi al diritto di critica e alla sussistenza del danno non patrimoniale, ma ha accolto l'undicesimo motivo di entrambi i ricorsi, limitatamente alla censura sulla liquidazione equitativa del danno. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai soli motivi accolti e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato necessario perché la liquidazione del danno non patrimoniale era stata effettuata senza l'indicazione di un parametro monetario di base e senza criteri oggettivi di specificazione del quantum.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi ex n. 5 sono inammissibili se mirano a una rivalutazione del merito o contestano la valutazione di elementi istruttori già esaminati; i vizi ex n. 3 e n. 4 non possono essere usati per censurare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 348-ter c.p.c.
È richiamata l'inammissibilità del motivo quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle medesime considerazioni in fatto.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover considerare i fatti non contestati; non quando si contesta la valutazione delle prove offerte.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ha negato il prudente apprezzamento imposto; non basta lamentare un cattivo esercizio della valutazione probatoria.
artt. 2727 e 2729 c.c.
L'erronea ricognizione delle circostanze fattuali poste a base della presunzione integra una critica al giudizio di merito, non necessariamente una violazione di legge; la presunzione è corretta se gli indizi hanno almeno minima capacità rappresentativa e, nel caso esaminato, l'incongruità del prezzo e la dicitura 'tipo' Patek Philippe erano indici ritenuti idonei.
art. 21 Cost.
Richiamato in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero e al bilanciamento con la tutela della reputazione.
art. 10 CEDU
Richiamato come parametro di libertà di espressione, ma non tale da escludere i limiti di verità, pertinenza e continenza nella critica pubblica.
art. 51 c.p.
L'esimente del diritto di critica non opera se la comunicazione travalica i limiti della continenza e si traduce in un'accusa priva di adeguata base fattuale.
art. 595 c.p.
La diffusione televisiva di un servizio che insinua truffe non vere può integrare diffamazione.
art. 2043 c.c.
Fondamento della responsabilità aquiliana per la lesione della reputazione mediante comunicazione diffamatoria.
art. 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale è risarcibile ma deve essere provato e liquidato secondo criteri controllabili, non in re ipsa.
art. 2697 c.c.
È richiamato nel contestare l'onere probatorio sul danno; la Corte afferma che il danno può essere dimostrato anche per presunzioni, ma non si presume automaticamente.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa richiede comunque una base parametrica e criteri oggettivi di quantificazione.
art. 1227 c.c.
Richiamato nel motivo sulla quantificazione, senza specifica applicazione ulteriore nel testo estratto.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La motivazione è apparente o mancante solo se il testo non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito; non è sufficiente il confronto con elementi estranei al testo della sentenza.
artt. 473, 474 e 474-bis c.p.
Le censure richiamate sono state ritenute inammissibili perché fondate su una diversa lettura dei fatti, mentre il punto decisivo era la percezione complessiva del servizio come insinuante una truffa.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque considerato la circostanza dedotta, anche solo per ritenerla irrilevante; non è consentita in cassazione una semplice sollecitazione a rileggere il materiale probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove o la maggiore attendibilità attribuita ad alcuni elementi rispetto ad altri; occorre invece allegare l'uso di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore normativamente diverso.
- L'esimente del diritto di critica richiede una base fattuale adeguata e il rispetto della continenza: non è scriminata la comunicazione che, pur muovendo da un nucleo vero, finisca per insinuare fatti ulteriori non veri e lesivi della reputazione altrui.
- In tema di diffamazione a mezzo televisivo, il giudizio va svolto considerando il contenuto complessivo del servizio e l'effetto comunicativo prodotto sul pubblico, non isolando singoli frammenti o elementi estrapolati dal contesto.
- Le presunzioni semplici sono utilizzabili quando gli indizi valorizzati dal giudice di merito presentano una capacità rappresentativa almeno minima e sono apprezzati in modo logico e coerente; la censura in cassazione deve colpire l'errore di diritto nella sussunzione, non la diversa ricostruzione del fatto.
- Il danno non patrimoniale non può essere liquidato automaticamente in re ipsa: anche quando sia desumibile in via presuntiva dalla gravità dell'illecito, il giudice deve indicare un parametro monetario di partenza e criteri oggettivi di adeguamento, così da rendere controllabile il percorso di quantificazione.
- La liquidazione equitativa del danno richiede una motivazione che espliciti il nesso tra il bene leso, l'intensità della lesione e l'importo riconosciuto; una mera affermazione dell'equità senza base parametrica non è sufficiente.
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