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Sentenza

Sentenza n. 332/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento A) della Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna - AGREA – Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia Romagna – Servizio Tecnico e di Autorizzazione, n. 563 del 15/04/2020, notificata a mezzo PEC in pari data da parte di REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Area Organizzativa Omogenea [AOO_AG] – AGREA, recante ad oggetto: “AGREA - REGG. CE 1782/2003 E 73/2009 - PIANO D'AZIONE BONIFICA - GUARDIA DI FINANZA - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA REGGIO EMILIA - REGIME DI PAGAMENTO UNICO - [7] - RECUPERO SOMME”, mediante la quale, si è determinato quanto segue: “1) di dichiarare nulle per difetto di sottoscrizione le DU 379196/2005, 640547/2006,1250289/2008, 1613382/2009, 1953023/2010, 2267877/2011, 2486416/2012; 2) di accertare l'obbligo di restituire ad AGREA la somma di Euro 136.395,83; 3) di formulare invito al pagamento a favore di AGREA della somma di Euro 136.395,83 nel termine di 60 giorni dal ricevimento del presente atto, facendo un bonifico alle seguenti coordinate bancarie: AGREA - AGENZIA REGIONALE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - Organismo Pagatore Largo Caduti Lavoro n. 6 40122 Bologna BO - Iban: IT 37 Y 02008 02435 000003672474 ente 35028 - destinazione infruttifera - specificando nella causale del bonifico nome e cognome o ragione sociale del debitore, gli estremi del presente atto e l'Ente che lo ha emesso; 4) di dare atto che allo scadere del termine di 60 giorni di cui al punto 3) (e fino al giorno dell'effettiva - restituzione o detrazione da altri pagamenti) sulla somma di Euro 136.395,83 da restituire cominceranno a decorrere gli interessi al tasso legale vigente (tasso 0,05% - valore interesse/giorno Euro 0,19); 5) di dare atto che in caso mancato o parziale versamento della somma di cui sopra si procederà al recupero di quanto dovuto:  mediante escussione della fideiussione eventualmente prestata;  ovvero, secondo quanto previsto dall'art. 28 Reg. UE 908/2014, mediante compensazione sugli anticipi o sugli altri pagamenti ancora da eseguire, dando atto che la detrazione del debito da tali pagamenti potrà essere effettuata a partire dal giorno del ricevimento del presente atto;  ovvero, previa diffida, mediante riscossione coattiva a mezzo ruolo esattoriale; 6) di notificare il presente provvedimento all'Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA MANFREDI GABRIELE S.S., informando che contro le determinazioni in esso contenute è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica; 7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Contabilizzazione di AGREA.” (doc. 1/b); B) dell'“Invito al Pagamento” recante ad oggetto “AGREA - Regime di Pagamento Unico (Regg. CE 1782/2003 e 73/2009) - Azienda agricola SOCIETÀ AGRICOLA MANFREDI GABRIELE S.S. CUAA 00604820357 - Piano d'Azione “Bonifica” - Controllo della GUARDIA DI FINANZA - NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA REGGIO EMILIA: Processo verbale di constatazione del 07/05/2014 - Notifica atto AGREA n. 563 del 15/04/2020 - Invito al pagamento” allegato e notificato a mezzo PEC il 15.04.2020 in una alla Determinazione Dirigenziale di cui sub A), DP 2020 Classif. 4122-150-30-40 Fasc. 2014-1-7, in data 15.04.2020, mediante il quale, in forza della medesima Determinazione Dirigenziale sub A), si è intimato all'Azienda ricorrente di “pagare ad AGREA, entro 60 giorni dal ricevimento di questa lettera, la somma di euro 136.395,83 facendo un bonifico bancario (…)” (doc. 1/a), nonché, per quanto occorrer possa, in parte qua, se ed in quanto ritenuti lesivi e nei limiti di cui in ricorso, in quanto atti endoprocedimentali presupposti a quelli fatti oggetto d'impugnazione in via principale ed in quanto nei medesimi fatti oggetto di espresso rinvio: C) della comunicazione AGREA – Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia Romagna, prot. n. AG.2014.0007708 del 22.08.2014, mediante la quale “AGREA comunicava all'Azienda agricola SOCIETÀ AGRICOLA MANFREDI GABRIELE S.S. l'avvio del procedimento di recupero delle somme percepite in relazione alle suddette domande per un totale di euro 136.395,83” (doc. 2); D) del Processo Verbale di Constatazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza Nucleo di Reggio Emilia in data 7 maggio 2014 (doc. 3); E) della “relazione di conclusione istruttoria prot. n. NP.2020.221 del 14/04/2020 redatta dal Responsabile del Procedimento” citata e ritrascritta nel provvedimento impugnato di cui sub A), in ogni caso a tutt'oggi sconosciuta in quanto mai autonomamente pervenuta alla ricorrente; F) della Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2005.256, citata a pag. 3 del provvedimento impugnato sub A), disponente istruzioni relative alla Domanda Unica per l'anno 2005 (doc. 4); G) della Circolare di AGEA Organismo Pagatore prot. n. UMU.2010.1386, citata a pag. 3 del provvedimento impugnato sub A), disponente istruzioni per l'annualità 2010, nei limiti e nella misura in cui AGREA ha ritenuto che l'efficacia della stessa “troverebbe applicazione solo nelle regioni dove non è stato istituito un organismo pagatore regionale” (doc. 5); H) della comunicazione prot. n. AG.2017.8254 del 15/09/2017, citata a pag. 6 del provvedimento impugnato sub A), mediante la quale AGREA richiedeva al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia la copia delle domande oggetto della contestazione di mancata sottoscrizione”, a tutt'oggi sconosciuta in quanto mai pervenuta alla ricorrente; I) della lettera in data 31/10/2017 acquisita a prot. n. AG.2017.8791, citata a pag. 6 del provvedimento impugnato sub A), mediante la quale il Servizio Territoriale, Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia inviava copia delle domande dello Sviluppo Rurale che risultavano tutte regolarmente sottoscritte dal legale rappresentante dell'Azienda ricorrente, a tutt'oggi sconosciuta in quanto mai pervenuta alla ricorrente; L) del provvedimento n. 1130 del 06/08/2019, citato alle pagg. 7 ed 11 del provvedimento impugnato sub A), mediante il quale, AGREA, preso atto delle dichiarazioni di non opposizione pervenute, ha rimosso il blocco alle liquidazioni a suo tempo imposto su disposizione della Direzione di AGEA, a tutt'oggi sconosciuta in quanto mai pervenuta alla ricorrente; M) della Circolare AGEA - Area Coordinamento, prot. n. 9020 del 04/02/2019, citata a pag. 8 del provvedimento impugnato sub A) (doc. 6); N) della Circolare AGEA - Area Coordinamento, prot. n. 24085 del 31/03/2020, citata a pag. 8 del provvedimento impugnato sub A) (doc. 7); O) dell'atto AGREA n. 185/2009, recante ad oggetto “Disposizioni applicative per la presentazione delle domande uniche di pagamento per la campagna 2009”, citato a pag. 9 del provvedimento impugnato sub A) (doc. 20); P) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale agli atti impugnati e/o che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione, ivi compresi i pareri, le proposte o le valutazioni che possano avere condotto alla formazione dei provvedimenti medesimi CON OGNI CONSEQUENZIALE STATUIZIONE IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA DECLARATORIA (a) dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati; (b) della piena regolarità delle domande di accesso ai contributi comunitari a carico del Fondo FEAGA e FEASR avanzate dall'Azienda ricorrente per gli anni: □ anno 2005 (domanda n° 379196) per € 2.523,19; □ anno 2006 (domanda n° 640547) per euro 20.486,67; □ anno 2008 (domanda n° 1250289) per euro 24.091,51; □ anno 2009 (domanda n° 1613382) per euro 24.115,89; □ anno 2010 (domanda n° 1953023) per euro 24.099,47; □ anno 2011 (domanda n° 2267877) per euro 23.798,11; □ anno 2012 (domanda n° 2486416) per euro 17.280,99, e perciò, (c) della piena titolarità, in capo alla medesima ricorrente, dei presupposti tutti necessari e del conseguente piano diritto a beneficiare dei suddetti finanziamenti, per gli importi e le annualità di seguito specificati: ■ Settore d'Intervento: Domanda Unica – Reg. CE 1782/2003: □ anno 2005 (domanda n° 379196) € 2.523,19; □ anno 2006 (domanda n° 640547) € 20.486,67; □ anno 2008 (domanda n° 1250289) € 24.091,51; □ anno 2009 (domanda n° 1613382) € 24.115,89; ■ Settore d'Intervento: Domanda Unica – Reg. CE 73/2009: □ anno 2010 (domanda n° 1953023) € 24.099,47; □ anno 2011 (domanda n° 2267877) € 23.798,11; □ anno 2012 (domanda n° 2486416) € 17.280,99, e perciò, (d) dell'inefficacia di ogni misura e/o provvedimento posto in essere in esecuzione della Determinazione Dirigenziale impugnata sub A) e del correlato “Invito al Pagamento” impugnato sub B), ivi compresi i provvedimenti a mezzo dei quali, nel frattempo e nelle more del presente procedimento, dovessero essersi disposti/e ed operati/e, nei confronti dell'Azienda ricorrente, procedimenti e misure di recupero delle somme delle quali AGREA ha intimato il pagamento NONCHÉ PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto sarà ritenuta di competenza: - all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio; - alla rifusione in favore della ricorrente di tutti i pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale che la stessa dovesse patire per effetto dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, sinanco per quanto concerne la ritardata erogazione dei finanziamenti comunitari relativi all'anno corrente ed a quelli a venire, con ogni consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202000490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione di AGREA che ha dichiarato nulle sette domande di aiuto agricolo per asserita mancata sottoscrizione cartacea e ha disposto il recupero di euro 136.395,83, nonché il correlato invito al pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il recupero degli aiuti comunitari percepiti per le annualità 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, sostenendo che le domande erano state trasmesse telematicamente tramite un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), munito di delega e incaricato dell'identificazione del richiedente. Ha dedotto la violazione della normativa eurounitaria e interna, delle disposizioni AGEA e AGREA e dei principi della legge n. 241/1990, sostenendo che la mancata sottoscrizione della copia cartacea non costituisse requisito essenziale della domanda né causa di nullità o inammissibilità dell'aiuto. Ha inoltre dedotto che le circolari e i manuali operativi dell'amministrazione non potessero introdurre una causa sostanziale di invalidità priva di base normativa; che la domanda fosse comunque riferibile al richiedente; che il recupero fosse precluso o limitato dal legittimo affidamento, dalla buona fede e dai termini previsti dalla disciplina europea; nonché ulteriori vizi di motivazione, istruttoria, contraddittorietà, illogicità, travisamento e violazione del giusto procedimento. L'amministrazione ha sostenuto la necessità della firma cartacea o digitale, la rilevanza delle circolari operative e l'autonomia del perfezionamento della domanda rispetto alla sua trasmissione telematica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di recupero. Ha ritenuto decisivi e assorbenti i primi due motivi, richiamando l'orientamento già espresso dalla stessa Sezione e confermato dal Consiglio di Stato, secondo cui, quando la domanda di aiuto è presentata mediante procedura informatizzata tramite un CAA delegato, la sottoscrizione della copia cartacea non costituisce un requisito essenziale della domanda. La trasmissione telematica effettuata dal CAA è sufficiente a manifestare la volontà del richiedente e a rendere valida l'istanza, poiché il CAA e l'organismo pagatore sono responsabili dell'identificazione dell'agricoltore. Le prescrizioni relative all'archiviazione e conservazione del fascicolo cartaceo gravano sul CAA e non incidono sull'esistenza o sulla validità della domanda né legittimano il recupero dell'aiuto. Il Collegio ha inoltre rilevato che non era stata provata la dedotta non piena informatizzazione delle procedure relative alle annualità controverse. Le ulteriori censure non sono state esaminate perché assorbite. AGREA è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con il Ministero e con AGEA.

Norme richiamate

  • art. 14 Reg. (UE) n. 809/2014

    impone agli Organismi pagatori e ai C.A.A. da questi ultimi delegati la responsabilità dell’identificazione dell’agricoltore sottoscrivente la domanda di aiuto

    La responsabilità dell'identificazione del richiedente affidata agli organismi pagatori e ai CAA consente di ritenere valida la domanda telematica presentata tramite CAA anche in assenza della sottoscrizione autografa sulla copia cartacea.

  • d.m. 12 gennaio 2015, n. 162

    Attua l'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014 nel sistema nazionale relativo alle domande di aiuto agricolo.

  • artt. 12, 13 e 16 Regolamenti della Commissione CE 21 aprile 2004 n. 18796/2004 e 30 novembre 2009 n. 1122/2009

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la disciplina europea non ricollega alla mancata sottoscrizione cartacea la nullità della domanda o l'inammissibilità dell'aiuto.

  • art. 73 Reg. CE n. 796/2004

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini per il recupero degli aiuti e alla tutela dell'affidamento del beneficiario in buona fede.

  • art. 3, commi 1 e 3, l. n. 241/1990

    Richiamato con riferimento agli obblighi di motivazione e ai vizi dell'istruttoria e del procedimento.

  • art. 1, comma 2, l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione ai principi dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Nel settore degli aiuti comunitari all'agricoltura, quando la domanda è trasmessa telematicamente tramite un CAA delegato e abilitato a identificare il richiedente e a verificare la completezza della documentazione, la sottoscrizione autografa della copia cartacea non costituisce requisito essenziale della domanda, salvo diversa e specifica previsione normativa di rango idoneo.
  • La trasmissione telematica della domanda da parte del CAA delegato è sufficiente a manifestare la volontà dell'agricoltore e a conferire validità all'istanza, anche se manca la firma sulla copia cartacea conservata nel fascicolo.
  • Le prescrizioni relative alla formazione, archiviazione e conservazione del fascicolo cartaceo gravano sul CAA e, se la domanda è identificabile e validamente trasmessa, non incidono sull'esistenza o sulla validità sostanziale della domanda né possono fondare il recupero dell'aiuto già erogato.
  • Circolari e manuali operativi dell'organismo pagatore non possono introdurre, in assenza di un'idonea base normativa, una causa sostanziale di nullità della domanda o di inammissibilità dell'aiuto fondata sulla sola mancata sottoscrizione della copia cartacea.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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