Cassazione Penale, Ordinanza n. 25343/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La condanna pronunciata dalla Corte d'appello è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: da un lato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, dall'altro la concreta dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché manifestamente infondate, osservando che la determinazione della pena, incluso il quantum della diminuzione per attenuanti generiche, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e non può essere rivalutata in cassazione se sorretta da motivazione non illogica. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato i precedenti penali e le modalità del fatto, collocando comunque la pena vicino al minimo edittale e spiegando adeguatamente le ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti nella misura massima.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma indicata quale base della condanna già pronunciata nei gradi di merito; il testo non specifica il contenuto fattuale della contestazione oltre al richiamo al reato associativo in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata come base della condanna per la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 132 c.p.
Richiamato come parametro per la determinazione della pena base e della graduazione del trattamento sanzionatorio.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato ai fini della commisurazione della pena.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente, dichiarato inammissibile il ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla quantificazione della pena e sul grado di concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in cassazione quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito, se il giudice di appello ha motivato in modo non illogico e conforme ai criteri legali di commisurazione.
- La determinazione del quantum della diminuzione di pena conseguente alle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non apparente o manifestamente illogica.
- La presenza di precedenti penali e le concrete modalità della condotta possono legittimare il diniego della massima estensione delle attenuanti generiche, purché il giudice dia conto delle ragioni della propria scelta sanzionatoria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25208/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25217/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25220/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25224/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25227/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25228/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →