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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19466/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di cinque tavoli da biliardo. La parte venditrice agiva per ottenere il pagamento del saldo prezzo asseritamente dovuto; la controparte sosteneva invece di avere pattuito un prezzo complessivo inferiore e di avere già pagato somme rilevanti, oltre a poter decurtare dal prezzo i costi di riparazione dei difetti emersi in sede di montaggio. Il giudice di pace aveva accolto solo in parte la domanda, condannando al pagamento di una somma residua. In appello, il Tribunale ha ritenuto provato un prezzo diverso da quello sostenuto dalla parte attrice sulla base di scritture private non contestate, ha reputato non utilizzabile una missiva del 23/7/2014 non prodotta in secondo grado, e ha quindi rigettato la domanda originaria, condannando altresì alle spese. In cassazione la parte attrice ha proposto sei motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per omessa e/o illogica pronuncia sull'inammissibilità/improcedibilità dell'appello principale e sulla mancata udienza-filtro, deducendo la genericità dell'atto di appello; (2) travisamento e omessa considerazione della missiva autografa del debitore, con contestazione della valutazione della prova documentale e del profilo motivazionale; (3) censura analoga sul mancato esame della medesima missiva, indicata come già prodotta in primo grado; (4) erroneo calcolo del saldo e violazione di legge per avere il giudice di pace quantificato il dovuto in misura inferiore rispetto al prezzo che, secondo il ricorrente, era di euro 12.500,00; (5) contestazione della prova della compensazione e deduzione dell'inammissibilità di nuove prove in appello; (6) violazione del principio di soccombenza e censura sulla regolazione delle spese dei gradi di merito. La Corte ha ritenuto il terzo motivo infondato o inammissibile nella parte relativa all'art. 348-ter c.p.c. e al mancato rilievo della genericità dell'appello, perché la scelta del giudice d'appello di decidere nel merito assorbe la questione di inammissibilità della trattazione semplificata; ha inoltre rilevato che, per contestare la violazione dell'art. 342 c.p.c., il ricorrente doveva riportare specificamente il contenuto dell'atto di appello asseritamente generico. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi fondati sulla missiva del 23/7/2014 per mancata specifica allegazione e indicazione del documento nel ricorso, richiamando il principio di non dispersione della prova documentale ma anche il necessario onere di specificazione ex art. 366 c.p.c. Ha ritenuto inammissibile il motivo sul divieto di nova in appello per difetto di autosufficienza e di correlazione con la sentenza impugnata. Ha infine reputato manifestamente infondato il motivo sulle spese, osservando che dallo stesso ricorso emergeva che il primo giudice aveva posto le spese a carico del convenuto in applicazione del principio di soccombenza. Il ricorso è stato integralmente rigettato, senza spese di legittimità per la mancata difesa dell'intimato, ma con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale di Caltanissetta che aveva riformato la sentenza di primo grado e rigettato la domanda di pagamento del saldo prezzo. Le doglianze relative alla missiva del 23/7/2014 e alla prova del prezzo sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza; le censure sull'inammissibilità dell'appello e sulle spese sono state respinte perché non fondate o comunque non autosufficienti. Non sono state liquidate spese di legittimità perché la parte intimata non si è costituita. La Corte ha inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    Se il giudice d'appello non definisce il gravame con la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza, ma decide nel merito, la questione sull'assenza della decisione in forma semplificata resta assorbita e la sentenza d'appello è impugnabile solo per vizi propri.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura di genericità dell'atto di appello richiede che il ricorrente riporti specificamente nel ricorso il contenuto dei motivi di gravame asseritamente inidonei, non essendo sufficiente un rinvio generico all'atto di appello.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare le norme violate, il contenuto precettivo e il loro contrasto con la decisione impugnata; la Corte non può svolgere una ricerca esplorativa per individuare d'ufficio le norme pertinenti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, riproducendone il contenuto rilevante o indicandone con precisione la collocazione processuale; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 347, comma 1, n. 2, c.p.c.

    La deduzione di vizi relativi al deposito e all'utilizzabilità di documenti in appello deve confrontarsi con gli specifici oneri processuali e con l'effettiva produzione o richiamo del documento nel giudizio di secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, anche quando la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia della genericità dell'atto di appello è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riassume in modo puntuale i motivi di gravame che assume carenti dei requisiti di specificità.
  • La scelta del giudice d'appello di decidere il merito della controversia assorbe la questione dell'omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello in forma semplificata o per manifesta infondatezza.
  • Il principio di non dispersione della prova documentale non esonera la parte dall'onere di specificare nel ricorso per cassazione il documento su cui fonda la censura, il suo contenuto rilevante e la sua collocazione nei gradi di merito.
  • La censura di violazione di legge deve confrontarsi in modo diretto con la ratio della decisione impugnata e indicare con precisione la norma asseritamente violata e il punto della motivazione che la contrasta; non è consentito demandare alla Corte un'esplorazione degli atti o della norma applicabile.
  • Le doglianze sulle spese di lite sono infondate se il ricorrente stesso dà atto che il giudice di merito ha applicato il criterio della soccombenza e la censura non evidenzia un effettivo scostamento da tale criterio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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