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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36865/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che confermava la custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente per gravi indizi di partecipazione a: 1) associazione mafiosa (Cosa Nostra, famiglia di Gela, gruppo Rinzivillo); 2) associazione dedita al narcotraffico; e 3) numerosi reati scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309/90. Il ricorrente contestava, tra l'altro: violazione del principio del ne bis in idem sostanziale per la duplicazione delle imputazioni; insufficienza e carenze motivazionali nella ricostruzione degli apporti individuali e della stabilità del sodalizio dedito al narcotraffico; e vizio nella valutazione delle esigenze cautelari (anche per il decorso del tempo e la mancata specificità della richiesta accusatoria), oltre ad una presunta indebita valorizzazione della dichiarazione del collaborante Castorino e delle intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale e il GIP avessero fornito motivazione adeguata e coerente, valutando correttamente il materiale indiziario (intercettazioni telefoniche e ambientali, attività di monitoraggio, sequestri di stupefacenti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, precedenti e annotazioni del casellario) idoneo, secondo lo standard della gravità indiziaria, a dimostrare l'esistenza e l'operatività sia dell'associazione mafiosa sia dell'associazione dedita al narcotraffico e la partecipazione concreta del Pasqualino a entrambe (con ruolo di rilievo nel narcotraffico e apporto anche alla struttura mafiosa). Ha ritenuto infondate le censure sul ne bis in idem sostanziale e sull'interpretazione degli elementi probatori, e ha giudicato corretta la valutazione delle esigenze cautelari anche alla luce del tempo trascorso. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Configurazione dell'associazione mafiosa; possibile utilizzo della prova storica e dei precedenti irrevocabili per desumere il radicamento territoriale e la continuità dell'organizzazione

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Reati scopo in materia di stupefacenti contestati ai sodali

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Elemento distintivo dell'associazione finalizzata al narcotraffico: accordo criminoso stabile con disponibilità duratura delle risorse e apporto stabile degli associati

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai profili processuali della motivazione; censura sulla motivazione cumulativa della richiesta di misura

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Regole sull'impugnazione degli atti del giudice delle indagini preliminari/Tribunale del riesame richiamate nel contesto delle censure

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e della loro incidenza sul compendio indiziario

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regole sulla richiesta di misura e sulla motivazione della stessa, richiamate dal ricorrente e valutate dalla Corte

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Procedure e motivazioni correlate al provvedimento cautelare, citate nella censura difensiva

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; il tempo trascorso deve essere valutato ma non automaticamente esclude il pericolo quando persistono indizi e condotte sintomatiche

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Possibilità di desumere l'esistenza di un'associazione mafiosa da fatti notori e da decisioni irrevocabili, se soddisfatti i presupposti (same territorio, parziale identità soggettiva, non eccessivo decorso temporale)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata con riferimento all'effetto del decorso del tempo sulla valutazione delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammesso solo per violazione di specifiche norme o per manifesta illogicità della motivazione; non vale una diversa valutazione dei fatti tipica del merito
  • Per configurare un'associazione mafiosa può essere legittimamente valorizzata la storicità e il radicamento territoriale desumibile da sentenze passate in giudicato (art. 238-bis), purché sussistano i presupposti richiesti
  • L'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90) richiede un patto tra almeno tre persone, la disponibilità stabile di risorse umane e materiali e l'apporto consapevole e duraturo dei singoli associati; la prova può fondarsi su facta concludentia (contatti continui, tecniche comuni, luoghi di incontro, cassa comune, serre, staffette, ecc.)
  • La partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico può costituire indizio rilevante di appartenenza a un'associazione di tipo mafioso quando l'apporto alimenta un ramo economico cruciale per la famiglia mafiosa, ma la valutazione richiede elementi ulteriori che attestino l'intraneità alla struttura mafiosa
  • Intercettazioni, sequestri, dichiarazioni di collaboratori e precedenti delinquenziali, valutati congiuntamente, possono costituire un compendio indiziario idoneo a sostenere la gravità indiziaria richiesta per misure cautelari
  • Il decorso del tempo è un elemento da valutare nella sussistenza delle esigenze cautelari ma non è di per sé determinante: deve essere bilanciato con altri indici sintomatici di pericolosità
  • Nel giudizio di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione si limita al controllo della congruenza logica e del rispetto dei principi di diritto, non a un riesame libero delle prove

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