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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26127/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto in giudizio i propri assistiti chiedendo il pagamento del saldo delle competenze maturate per l’attività svolta in un processo civile di cognizione e in una fase esecutiva. I clienti si erano costituiti eccependo in compensazione un proprio credito risarcitorio, assumendo che il difensore avesse commesso errori nell’attività di cognizione e che, quanto alla fase esecutiva, la relativa attività fosse stata inutile o non dovuta. Il Tribunale aveva ritenuto non provato il danno da errore difensivo, ma aveva comunque ridotto il compenso per difetto di pregio della prestazione, aveva liquidato il compenso per precetto e aveva escluso quello per il pignoramento immobiliare, condannando infine il professionista alla restituzione di un eccedenza sugli acconti ricevuti. Nel ricorso principale il professionista deduceva: vizio motivazionale e violazione di legge per il contrasto tra mancato risarcimento e riconoscimento dell’errore difensivo, per la riduzione del 25% dei compensi, per l’errata applicazione dello scaglione tariffario, per l’erroneo computo degli acconti e per la regolazione e liquidazione delle spese; inoltre lamentava violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi quanto alla ritenuta inutilità del pignoramento immobiliare e l’omessa pronuncia su una domanda di restituzione di spese. Nel ricorso incidentale i clienti contestavano invece, con più motivi, l’accertamento del Tribunale sulla mancata prova del danno da inadempimento professionale, sostenendo di aver provato il riconoscimento delle opere eseguite e di essere stati gravati da un onere probatorio eccessivo; censuravano poi i criteri di liquidazione del compenso e l’ammissione del compenso per il precetto, ritenendo che anche tale voce fosse stata contestata. La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, ritenendo infondate o inammissibili le censure, e ha compensato le spese del giudizio di legittimità, dando inoltre atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato integralmente l’ordinanza del Tribunale di Cagliari. Ha escluso l’anomalia motivazionale lamentata dal professionista, ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla mancanza di prova del danno da errore difensivo, ha considerato non sindacabili in cassazione le valutazioni di fatto sulla inutilità del pignoramento e ha giudicato inammissibili o infondati i motivi relativi alla liquidazione dei compensi e al preteso vizio di omessa pronuncia. Quanto al ricorso incidentale, ha ribadito che la responsabilità professionale dell’avvocato richiede non solo l’errore, ma anche la prova del danno e del nesso causale secondo un giudizio probabilistico sull’esito favorevole della lite se la prestazione fosse stata corretta. La Corte ha anche chiarito che il compenso per il precetto non poteva dirsi escluso da una contestazione generica sull’inutilità dell’attività esecutiva, trattandosi di attività prodromica che può conservare autonoma utilità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, nn. 3, 4 e 5

    La Corte richiama i diversi vizi deducibili in cassazione, ma precisa che il ricorrente deve individuare con chiarezza il vizio denunciato; non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo del ricorso principale in relazione alla regolazione delle spese; la Corte non ravvisa una violazione decisiva idonea a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l’omessa pronuncia sia sul versante del ricorso principale sia su quello incidentale, rilevando che la domanda o la specifica contestazione devono risultare effettivamente proposte e specificamente dedotte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale; la Corte non ne ravvisa la violazione, poiché il giudice di merito ha fondato la decisione su un accertamento fattuale non censurabile in cassazione.

  • art. 21, n. 7 d.m. 55/2014

    La Corte esclude la violazione della disposizione sui parametri forensi, ritenendo legittima la liquidazione delle spese secondo il principio della prevalente soccombenza e la relativa compensazione parziale.

  • art. 567, comma 2 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale in relazione all’attività esecutiva; la Corte respinge la censura perché il giudice di merito non ha negato il mandato o l’esecuzione dell’attività, ma solo la sua utilità concreta.

  • art. 12 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale nel contestare la fase esecutiva; il riferimento non conduce a un diverso esito della controversia.

  • art. 15 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale nel contestare la fase esecutiva; la Corte non ne valorizza una violazione autonoma.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale nel contestare la fase esecutiva; la Corte non ravvisa una violazione utile a sovvertire l’accertamento di merito.

  • art. 619 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale nel contestare la fase esecutiva; la Corte non ritiene fondata la censura.

  • art. 2650 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione al pignoramento immobiliare; la Corte non ne ricava una violazione rilevante ai fini della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la parte che allega la responsabilità professionale deve provare non solo l’errore del difensore, ma anche il danno e il nesso causale; non basta l’inesattezza della prestazione.

  • art. 481 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo del ricorso incidentale; la Corte non accoglie la censura, ritenendo non specificamente contestato il compenso per la redazione e notifica del precetto.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto da entrambe le parti ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La responsabilità professionale dell’avvocato non discende automaticamente dal cattivo esito dell’attività svolta: occorre dimostrare l’errore, il danno effettivamente patito dal cliente e il nesso causale tra la condotta del difensore e la perdita del risultato utile, secondo un giudizio probabilistico sull’esito presumibilmente favorevole del giudizio corretto.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti, delle prove e della loro attendibilità: le censure devono colpire specifici errori di diritto o vere anomalie motivazionali nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c.
  • Il vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o l’eccezione siano state effettivamente formulate in modo specifico e siano state trascurate dal giudice; un richiamo generico o non circostanziato non è sufficiente a integrare il vizio.
  • Ai fini della liquidazione del compenso professionale, un errore del difensore può incidere sul pregio della prestazione e giustificare una riduzione del compenso, purché il giudice motivi il criterio applicato; resta però distinta, e soggetta a prova autonoma, la domanda risarcitoria del cliente.
  • L’attività prodromica all’esecuzione, come la redazione e notifica del precetto, può conservare autonoma utilità anche se la successiva esecuzione non venga coltivata o risulti infruttuosa; la contestazione dell’inutilità dell’esecuzione non implica automaticamente il venir meno del compenso per il precetto.
  • La parte che eccepisce in compensazione un controcredito da responsabilità professionale deve allegare e provare rigorosamente tutti i presupposti del credito invocato, non potendo limitarsi a dimostrare la mera esistenza di un errore del professionista.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionaleInadempimentoMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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