Cassazione Penale, Sentenza n. 1791/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 26/01/2024. Le doglianze principali sono: omissione di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (contestata soprattutto da Vassallo, Spada e Castellano); contestazione della sussistenza del reato di associazione per delinquere e dell'erronea attribuzione a Merolla del ruolo di capo/organizzatore (contestato da Merolla); e, in generale, vizio di motivazione circa la qualificazione dei fatti e la valutazione delle prove. Parte dei ricorrenti aveva concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e contestano comunque aspetti decisionali della Corte di Appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Specificamente: il ricorso di Merolla è stato ritenuto aspecifico e contiene questioni non sindacabili in sede di legittimità, pertanto inammissibile; i ricorsi di Castellano, Spada e Vassallo sono stati dichiarati inammissibili per avere dedotto questioni rinunciate in conseguenza dell'accordo ex art. 599-bis (solo questioni limitate sono ammissibili nei concordati in appello: formazione della volontà, consenso del P.M. e difformità della pronuncia). Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
La sentenza richiama che, nel caso di sentenze pronunciate a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis, il ricorso per cassazione è ammissibile solo in casi limitati (sulla formazione della volontà della parte, sul consenso del pubblico ministero e su difformità del contenuto della pronuncia); le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 sono inammissibili.
art. 129 cod. proc. pen.
I ricorrenti lamentavano l'omessa motivazione in punto di esistenza di cause di proscioglimento ai sensi di detto articolo; tuttavia la Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili se rientrano nei motivi rinunciati con il concordato ex art. 599-bis.
art. 416 cod. pen.
La Corte ha ricordato i caratteri dell'associazione per delinquere: l'elemento materiale è l'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. L'essere promotore, costitutore, organizzatore o capo configura una fattispecie autonoma e più grave e non una mera circostanza aggravante.
art. 616 cod. proc. pen.
Articolo utilizzato come base per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi ex art. 616.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è frutto di un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis, molte doglianze inerenti motivi rinunciati sono inammissibili in Cassazione: sono ammessi solo rilievi concernenti la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero o la difformità del contenuto della pronuncia.
- Le censure che si limitano a proporre una rivalutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti non sono, di regola, sindacabili in sede di legittimità, salvo che la motivazione della decisione di merito sia carente, manifestamente illogica o contraddittoria in modo immediatamente rilevabile.
- Nella contestazione del reato di associazione per delinquere va considerato che l'attribuzione del ruolo di promotore/organizzatore o di capo costituisce una qualificazione autonoma e più grave, e può essere ritenuta sulla base di intercettazioni, confessioni di coimputati e riscontri investigativi; la mera assenza di riferimenti in atti antecedenti non esclude di per sé la responsabilità, se la motivazione è congrua.
- Le doglianze schermate come 'omessa motivazione' ai sensi dell'art. 129 devono essere formulate tenendo conto del contesto processuale (ad esempio rinunzie concordate); altrimenti sono esposte al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche.
- Procedere a ricorso in Cassazione contro sentenze pronunciate nell'ambito di accordi in appello comporta rischi di condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche di ammende.
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