Sentenza n. 584/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione della sentenza n. 304/2024 del Tribunale di Messina - Sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di € 500,00 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 304/2024 del Tribunale di Messina, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'accredito di € 500,00 sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e senza cumulo con la rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 19 febbraio 2024; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 27 novembre 2025, quando era quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. L'Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita e non risultava aver adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore, alla sentenza del Tribunale di Messina. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della Direzione dotato della necessaria professionalità. Il commissario dovrà intervenire, in caso di ulteriore inadempimento, nel successivo termine di 90 giorni e senza compenso aggiuntivo, ritenendo applicabile in via analogica anche alle condanne al pagamento di somme di denaro la regola dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché l'esecuzione della condanna relativa all'attivazione della carta elettronica del docente richiede un procedimento complesso coinvolgente più soggetti e la nomina del commissario ad acta assicura già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 300,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza contro la pubblica amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola per cui il commissario ad acta nominato nei giudizi di ottemperanza svolge l'incarico senza ulteriore compenso, quando si tratta di dirigente dell'amministrazione resistente, può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle relative all'equa riparazione.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione l'accredito o l'attivazione di una prestazione economica, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta con un termine successivo per l'esecuzione sostitutiva.
- La nomina quale commissario ad acta di un dirigente appartenente alla stessa amministrazione resistente può avvenire senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo, in applicazione analogica della regola dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti di equa riparazione, quando l'attività rientra nei compiti istituzionali del dirigente.
- La penalità di mora non deve essere disposta quando l'esecuzione della sentenza richiede un procedimento complesso con il coinvolgimento di più soggetti e la nomina del commissario ad acta costituisce già uno strumento idoneo ad assicurare l'adempimento in tempi ragionevoli.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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