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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2167

Regolamento delegato (UE) 2017/2167 della Commissione, del 5 luglio 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

Normativa europea32017R2167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali, già stabilito dal regolamento delegato (UE) 2016/2374. La modifica recepisce una nuova raccomandazione comune degli Stati membri interessati e riorganizza l'allegato, con particolare riguardo alle condizioni tecniche e alle esenzioni dall'obbligo di sbarco per alcune specie. Il testo si applica dal 1o gennaio 2017, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2374 sul piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali, con riorganizzazione dell'allegato e introduzione/precisazione di alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali dell'Unione, in particolare alle flotte e ai pescherecci che operano nelle divisioni CIEM VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe, IX, IXa, X e nella zona Copace 34.1.2, con riferimento a specifiche specie e attrezzi elencati nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374 come sostituito. Riguarda gli Stati membri con interesse diretto alla gestione di tali pesche, in particolare Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo. Non introduce un piano generale nuovo, ma modifica e integra il piano già esistente; l'applicazione decorre retroattivamente dal 1o gennaio 2017, mentre l'entrata in vigore è il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento delegato (UE) 2017/2167 della Commissione

Il regolamento interviene sul piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali, modificando il regolamento delegato (UE) 2016/2374. La finalità è quella di dare attuazione all'obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di una nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati.

Contesto normativo e finalità

Il considerando richiama l'obiettivo della politica comune della pesca di eliminare progressivamente i rigetti mediante l'obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. Nelle acque sudoccidentali tale obbligo si applica, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, al più tardi dal 1o gennaio 2017 per le specie che definiscono le attività di pesca.

Adozione e contenuto della modifica

Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 aveva già istituito un piano in materia di rigetti per il periodo 2016-2018, a seguito di una precedente raccomandazione comune di Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo. Il presente atto integra tale piano sulla base di una nuova raccomandazione comune del 2 gennaio 2017, ritenuta conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Per motivi di chiarezza, l'allegato del regolamento del 2016 viene sostituito integralmente.

Esenzioni dall'obbligo di sbarco

Una delle principali innovazioni riguarda il pesce sciabola nero (Aphanopus carbo). La Commissione accetta l'esenzione dall'obbligo di sbarco per gli esemplari catturati con palangari fissi per acque profonde nelle divisioni CIEM VIIIc, IX, X e nella zona Copace 34.1.2, poiché i dati scientifici indicano rigetti nulli o trascurabili e una mortalità dovuta soprattutto alla predazione di esemplari impigliati negli ami.

Per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nella divisione CIEM IX, invece, la Commissione non concede immediatamente l'esenzione proposta. La ragione è che, pur essendo stati indicati dagli Stati membri tassi di sopravvivenza elevati, servono ulteriori studi per confermare tale ipotesi; la decisione sulla deroga sarà quindi riesaminata in futuro quando saranno disponibili i dati degli studi in corso.

Allegato: attività di pesca e condizioni tecniche

L'allegato sostitutivo elenca le attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco, specificando per ciascuna: specie, zone di pesca, codici degli attrezzi, tipo di attrezzo, dimensione delle maglie o caratteristiche degli ami e specie da sbarcare. Sono ricomprese, tra le altre, la pesca della sogliola, della sogliola e della passera di mare, del nasello, della rana pescatrice, dello scampo, del pesce sciabola nero e dell'occhialone.

Per il nasello sono previste più casistiche in funzione delle divisioni CIEM e degli attrezzi impiegati, con criteri aggiuntivi per alcuni pescherecci nelle divisioni VIIIc e IXa basati sugli sbarchi totali del periodo di riferimento 2014/2015. Il periodo di riferimento sarà aggiornato negli anni successivi: nel 2018 sarà costituito dal 2015 e 2016, e nel 2019 dal 2016 e 2017.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. La retroattività è espressamente giustificata dalla presentazione tardiva della raccomandazione comune e dalla necessità di garantire certezza alla campagna di pesca e alla pianificazione economica della flotta dell'Unione.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore ittico il regolamento incide soprattutto sulla corretta individuazione delle specie soggette a sbarco obbligatorio, delle aree di pesca interessate e delle condizioni tecniche degli attrezzi. In particolare, le imprese di pesca che operano nelle acque sudoccidentali devono verificare se rientrano nelle ipotesi descritte nell'allegato sostitutivo e se possono beneficiare di eventuali esenzioni, con attenzione alle specifiche combinazioni di zona, attrezzo e dimensione delle maglie o degli ami.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374 con l'allegato del presente regolamento. La riorganizzazione è motivata da esigenze di chiarezza e aggiorna l'elenco delle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco nelle acque sudoccidentali.

Recepimento della nuova raccomandazione comune degli Stati membri

La Commissione integra il piano esistente sulla base di una nuova raccomandazione comune presentata il 2 gennaio 2017 da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. La misura è ritenuta conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Esenzione dall'obbligo di sbarco per il pesce sciabola nero

È prevista un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) catturato con palangari fissi per acque profonde nelle divisioni CIEM VIIIc, IX, X e nella zona Copace 34.1.2. La deroga è accettata sulla base dei pareri scientifici che indicano rigetti nulli o trascurabili e una mortalità principalmente dovuta alla predazione di esemplari impigliati negli ami.

Esenzione proposta per l'occhialone e verifiche future

La raccomandazione comune proponeva un'esenzione dall'obbligo di sbarco per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nella divisione CIEM IX, ma la Commissione rileva la necessità di ulteriori studi per confermare i tassi di sopravvivenza elevati. La possibilità di concedere l'esenzione sarà riesaminata in futuro alla luce dei dati scientifici che gli Stati membri interessati dovranno trasmettere.

Ambito tecnico dell'allegato: specie, zone e attrezzi

L'allegato elenca le attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco per specie e combinazioni di zone/attrezzi, tra cui sogliola, sogliola e passera di mare, nasello, rana pescatrice, scampo, pesce sciabola nero e occhialone. Per ciascuna attività sono indicati le divisioni CIEM interessate, i codici degli attrezzi, le dimensioni delle maglie o degli ami e le specie da sbarcare.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. La scelta della retroattività è giustificata dal ritardo nella presentazione della raccomandazione e dall'incidenza immediata sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marineobbligo di sbarcogestione delle risorse ittiche

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