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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03811/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (2/7/2025) per i reati: 1) partecipazione all'associazione mafiosa armata "Cosa Nostra" (clan Santapaola-Ercolano, famiglia Nizza) e 2) partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (periodo giugno 2019 - febbraio 2022). I motivi dedotti: nullità per omissione dell'interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291, comma 1‑quater c.p.p.; vizio di motivazione sulla gravità indiziaria rispetto al capo 1 (sostegno basato su dichiarazioni generiche di collaboratori e su precedenti/frequentazioni) e al capo 2 (assenza di elementi circa stabile organizzazione, pactum sceleris e ripartizione dei ruoli); vizio sulle esigenze cautelari (mancata attualità, essendosi le condotte interrotte nel 2022).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto infondata la questione di nullità: anche se la questione era controversa in giurisprudenza sulla deducibilità dell'omissione dell'interrogatorio ex art. 291, comma 1‑quater, nel caso concreto l'interrogatorio preventivo non era richiesto in ragione della presunzione prevista dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (reato associativo mafioso) e per l'uso di armi, configurando una causa di esclusione dell'interrogatorio. Sui profili di gravità indiziaria i giudici hanno ritenuto decisive le plurime dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia, che forniscono riscontri incrociati e individuano ruolo stabile e contributo dell'indagato sia nell'associazione mafiosa sia nel narcotraffico, nonché l'esistenza di basi logistiche e armi. La censura sull'attualità del pericolo di reiterazione è stata ritenuta inammissibile per aver omesso di confutare la persistente operatività del clan e il ruolo attivo dell'indagato (gestore di una piazza di spaccio). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1‑quater, cod. proc. pen.

    Disciplina l'interrogatorio preventivo; la sua omissione è stata discussa come possibile causa di nullità a regime intermedio. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto che l'interrogatorio non fosse prescritto per le particolari presunzioni applicabili al reato mafioso e per l'uso di armi.

  • art. 292, comma 3‑bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel gravame come conseguenza della nullità dell'ordinanza cautelare; il Tribunale ha ritenuto non configurata la nullità denunciata.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede le esigenze cautelari riferite alla necessità della misura; il tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione ex art. 274 nel caso concreto.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per determinati delitti; richiamata come presunzione applicabile al reato associativo mafioso, rafforzando la decisione di non richiedere l'interrogatorio preventivo.

  • art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

    Elenca reati per i quali sussiste presunzione di complessità delle indagini; utilizzato per giustificare l'assenza dell'obbligo dell'interrogatorio e la presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Riguarda le nullità a regime intermedio; la questione se l'omissione dell'interrogatorio integri tale nullità era controversa e richiamata nella motivazione.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata come riferimento alle connessioni processuali per valutare la reciproca conferma delle dichiarazioni; utile per la valutazione della attendibilità dei collaboratori tra procedimenti connessi.

  • art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    Rilevante per l'uso del criterio della conferma reciproca tra dichiarazioni di imputati o indagati in procedimenti connessi; la corte ha ritenuto che non sia necessario l'"idem dictum", ma una univoca implicazione dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza di legittimità (richiami)

    Sez. U, 15/01/2026; Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012

    La giurisprudenza era divisa sulla deducibilità dell'omissione dell'interrogatorio; il Tribunale si è comunque basato sui principi di riscontro incrociato delle dichiarazioni dei collaboratori e sulle pronunce che definiscono i criteri di valutazione dell'attendibilità.

Massime di principio

  • L'omissione dell'interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291, comma 1‑quater, può integrare una nullità rilevante, ma la sua incidenza dipende dal quadro normativa e giurisprudenziale: se il reato rientra nelle cause di esclusione (es. reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 407 o è stato commesso con armi), l'interrogatorio può non essere prescritto.
  • Nel valutare la gravità indiziaria fondata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, non è richiesta l'identità letterale delle propalazioni tra testi: è sufficiente la reciproca convergenza e riscontro incrociato che colleghi i fatti alla specifica condotta imputata.
  • Le censure generiche sull'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) sono insufficienti: chi impugna deve specificamente allegare e provare elementi concreti che contrastino la presunzione di pericolo derivante dal ruolo nell'organizzazione o dalla persistenza operativa del clan.
  • Per far valere la nullità processuale in sede di riesame è consigliabile allegare e documentare specifiche circostanze che dimostrino l'inesistenza delle esigenze cautelari o l'effettiva necessità dell'interrogatorio, poiché la giurisprudenza è cauta nel riconoscere nullità dedotte tardivamente.
  • Quando si contestano motivazioni basate su dichiarazioni di collaboratori, è utile proporre elementi di riscontro o evidenziare contraddizioni e mancanze di riscontri oggettivi (es. assenza di prove logistiche, temporali o documentalmente verificabili) per incidere sulla valutazione della gravità indiziaria.

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