Ordinanza n. 106/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche con misura cautelare ex art. 56 c.p.a. -) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0054821.15-10-2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; -) del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; -) di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, del titolo spagnolo di specializzazione su posto di sostegno, unitamente al parere negativo ministeriale e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna, nonché il parere negativo espresso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul corso frequentato e il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. In sede cautelare ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del diniego per omessa o inadeguata valutazione della documentazione prodotta e dell'esperienza professionale maturata nel settore, nonché per la mancata considerazione della possibilità di colmare eventuali differenze formative tra gli ordinamenti mediante misure compensative. Ha inoltre rappresentato il periculum in mora derivante dal rischio di risoluzione del contratto di insegnamento su posto di sostegno in corso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 6409/2025. Il giudice ha ritenuto, a un primo e sommario esame, che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta dal ricorrente e la sua esperienza professionale nel settore di riferimento. Ha inoltre considerato che le eventuali differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il diniego è suscettibile di determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere. Per tali ragioni ha sospeso gli effetti del provvedimento di rigetto, anche ai fini del riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione. La fissazione dell'udienza di merito è stata rinviata a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della parte ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Disciplina il procedimento per il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna, oggetto dell'istanza del ricorrente e del provvedimento di diniego impugnato.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Prevede il preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego finale.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 56 c.p.a.
È richiamato nella domanda cautelare per l'adozione di una misura cautelare monocratica.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito in un altro Stato membro, l'Amministrazione deve valutare adeguatamente la documentazione prodotta dall'interessato e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le eventuali differenze formative tra l'ordinamento dello Stato di formazione e quello italiano non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- In sede cautelare, il rischio che il diniego del riconoscimento determini la risoluzione del contratto di lavoro in corso può integrare il periculum in mora necessario per la sospensione degli effetti dell'atto.
- La sospensione cautelare del diniego può essere disposta anche ai fini del riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione, quando emergano profili di inadeguata valutazione della documentazione e dell'esperienza professionale dell'interessato.
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