Cassazione Penale, Sentenza n. 23784/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, pur dichiarando non doversi procedere per il capo c) per mancanza di querela, ha confermato la responsabilità per gli altri capi e ha rideterminato la pena. Con il primo motivo contesta la dosimetria della pena (violazione artt. 337, 132, 133 c.p., art. 27 comma 3 Cost. e art. 49 comma 3 Carta dei diritti fondamentali UE), sostenendo che la Corte ha fissato la pena base al triplo del minimo edittale con motivazione apparente e clausole di stile, violando il principio di proporzionalità e la finalità rieducativa. Con il secondo motivo deduce errata qualificazione giuridica dei fatti: in assenza di lesioni post traumatiche il fatto dovrebbe essere qualificato ai sensi dell'art. 581 c.p., assorbito dal reato di cui all'art. 337 c.p., e non ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico rispetto alla valutazione di fatto della elevata gravità della condotta (che aveva messo in pericolo operatori e utenti della strada e si era conclusa solo dopo un incidente) e delle conseguenze lesive, per cui non condivisibile la censura sulla dosimetria. Ha ritenuto il secondo motivo generico perché verte su una questione non proposta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Riferimento al reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; la Corte ha confermato la responsabilità e ha valutato la gravità della condotta connessa a tale articolo
art. 132 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena; richiamata nella censura del ricorrente sulla dosimetria, ma la Corte ha ritenuto la valutazione motivata e proporzionata alla gravità
art. 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/agg); citata nella doglianza sulla motivazione della pena, senza successo
art. 81 cod. pen.
Richiamato nella motivazione della sentenza di merito in relazione alla applicazione delle norme sulla continuazione/concorsualità dei reati
art. 61 n. 2 e 10 cod. pen.
Circostanze aggravanti (n.2) e circostanze specifiche (n.10) richiamate nel calcolo della pena dalla Corte di appello
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali; richiamata nella contestazione della qualificazione delle condotte, ma la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile
art. 585 cod. pen.
Aggravamento delle lesioni per specifiche fattispecie; utilizzata nella motivazione della Corte di appello per la qualificazione e dosimetria, non riformata in cassazione
art. 576 cod. pen.
Richiamato in relazione agli artt. 582 e 585 nella motivazione di merito (probabile riferimento a circostanze e connessioni tra reati)
art. 581 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma limitativa delle lesioni (assenza di lesioni post traumatiche), ma la questione non sollevata in appello e ritenuta inesaminabile in cassazione
art. 27 comma 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine al principio rieducativo della pena e proporzionalità; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito giustificasse la pena inflitta
art. 49 comma 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Citato dal ricorrente a supporto del principio di proporzionalità della pena; la Corte non ha ritenuto contestazione fondata, data la motivazione sul grado di pericolo e le conseguenze
Massime di principio
- In Cassazione le censure sulla determinazione della pena che si limitano a contestare la sproporzione senza individuare errori specifici nella motivazione di fatto sono frequentemente ritenute 'generiche' e dunque inammissibili
- Le questioni di diritto che incidono sulla qualificazione del reato devono essere dedotte già in appello; se non sono state oggetto di gravame, la Cassazione può dichiarare il motivo inammissibile per carenza di specificità procedurale
- Quando la motivazione di merito evidenzia la pericolosità concreta della condotta (pericolo per operatori e terzi, incidente, conseguenze lesive), la Corte tende a ritenere giustificata una maggiore dosimetria della pena
- La mancanza di querela determina l'impossibilità di procedere per il reato che richiede la querela; tale accertamento può comportare la declaratoria di non doversi procedere per il capo corrispondente
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può comportare sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende
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