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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13686/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi dieci di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, per fatti commessi in Bitonto in tre date indicate in sentenza. Con il ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo: si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'omessa motivazione in punto di commisurazione della pena. La difesa sosteneva che il diniego delle attenuanti sarebbe stato immotivato o comunque non supportato da elementi specifici; la Corte rilevava però che la motivazione del giudice di merito faceva espresso riferimento ai precedenti penali dell'imputato, all'assenza di concreti elementi positivi e alla gravità e ravvicinata reiterazione delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, osservando che dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non è sufficiente il solo stato di incensuratezza e che, a fortiori, la presenza di precedenti penali e l'assenza di elementi positivi legittimano il mancato riconoscimento del beneficio senza necessità di una motivazione analitica ulteriore. Ha inoltre considerato adeguata la motivazione sulla pena, richiamante la gravità delle condotte e la loro reiterazione ravvicinata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e presupposto del ricorso.

  • art. 62-bis c.p.

    Dopo la riforma del 2008, il riconoscimento delle attenuanti generiche non discende più dal solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle valorizzando l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali.

  • d.l. n. 92/2008

    Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui criteri di concessione delle attenuanti generiche.

  • legge n. 125/2008

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 92/2008.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e dai suoi precedenti penali, senza che sia necessario un puntuale confronto con ogni possibile elemento favorevole.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche; la norma non opera più come presunzione di meritevolezza del beneficio.
  • Quando la motivazione del giudice di merito dà conto della gravità delle condotte e della loro reiterazione ravvicinata, la censura di omessa motivazione sulla determinazione della pena è infondata.
  • Nel giudizio di legittimità, la contestazione che pretenda una motivazione specifica del diniego delle attenuanti generiche, a fronte di una motivazione già basata su elementi ostativi, è incompatibile con la logica della disposizione e può condurre all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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