Cassazione Penale, Sentenza n. 36124/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva, in parte, riformato il primo grado: aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta commesso il 04/04/2008 ai danni della Lieto Costruzioni s.r.l. e aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale ai danni della Worker Sistem s.r.l. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, omissione di valutazione del motivo aggiunto relativo alla sostituzione della pena e contestava il calcolo dei termini di prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato: il termine massimo di prescrizione è risultato decorso il 28/10/2024 (termine finale calcolato a partire dal 29/10/2009, con termine base di 12 anni e 6 mesi e con periodi di sospensione complessivi pari a anni 2, mesi 6 e giorni 1: 12/11/2018-23/09/2019 (315 gg), 23/09/2019-13/05/2020 (233 gg), 27/04/2022-30/01/2023 (278 gg), 23/05/2024-20/06/2024 (27 gg), 20/06/2024-10/10/2024 (28 gg)). La Corte ha precisato che non ricorrevano i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché le doglianze riguardavano profili sanzionatori e non circostanze idonee a escludere in modo incontrovertibile l'esistenza del reato; dunque la sentenza di secondo grado è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte per spiegare i limiti del proscioglimento nel merito: il giudice può assolvere per causa estintiva solo se dalle "carte" emerge in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto, la mancata commissione da parte dell'imputato o la sua irrilevanza penale; in mancanza, va dichiarata la causa estintiva e non pronunciato un proscioglimento sostanziale.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza consolidata richiamata per chiarire il criterio di applicazione dell'art. 129, comma 2 c.p.p.: l'assoluzione per causa estintiva è possibile solo quando le circostanze escludenti emergono dagli atti in modo ictu oculi e non richiedono approfondimenti o accertamenti.
Massime di principio
- La prescrizione estinta fa cessare il processo: se il termine di prescrizione è decorso, la sentenza impugnata può essere annullata senza rinvio e dichiarata l'estinzione del reato.
- L'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che dagli atti emerga in modo assolutamente incontrovertibile l'inesistenza del fatto, la mancata commissione o l'irrilevanza penale; qualunque questione che richieda approfondimento impedisce il proscioglimento e impone la declaratoria della causa estintiva.
- In sede di impugnazione la Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando la causa di estinzione del reato (es. prescrizione) sia già intervenuta e non permanga alcun interesse a un riesame; in tal caso non è necessario rinviare il procedimento ad altra corte.
- Il calcolo della prescrizione deve includere periodi di sospensione (es. rinvii su istanza della difesa, legittimo impedimento del difensore) e tali periodi vanno computati con precisione: errori nel conteggio possono mutare l'esito rispetto alla decorrenza del termine estintivo.
- Le doglianze che riguardano il profilo sanzionatorio o richieste di sostituzione della pena non sono idonee a dimostrare l'inesistenza del fatto e quindi non legittimano un proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129, comma 2.
- Quando la Corte territoriale omette di pronunciarsi su motivi aggiunti rilevanti (es. richiesta di sostituzione della pena) la sentenza può essere ritenuta viziata e la Cassazione può accogliere il ricorso se il vizio incide sull'esito e la prescrizione è intervenuta.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare e contestare tempestivamente il computo dei termini di prescrizione e l'esistenza/ambito dei periodi di sospensione o interruzione, fornendo evidenze documentali sui rinvii e sugli impedimenti del difensore.
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