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Sentenza

Sentenza n. 1808/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 523/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 24 giugno 2024 all’esito del procedimento RG n. 22/2024.

Giustizia amministrativa202503014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 523/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per 500 euro annui per le annualità indicate in sentenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 523/2024, pubblicata il 24 giugno 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il suo diritto alla Carta docente, per 500 euro annui e per gli anni scolastici ivi indicati, e condannato il Ministero a renderla disponibile secondo i vincoli di legge. Il Ministero aveva eseguito il giudicato soltanto quanto alle spese di giudizio, senza dimostrare l’effettiva attribuzione della Carta docente. La ricorrente ha quindi chiesto le misure necessarie all’attuazione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta. Dopo il rinnovo della notificazione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente, il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che non era stata dimostrata la materiale corresponsione della prestazione dovuta alla ricorrente e che non sussistevano ostacoli normativi: il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, attribuendo la Carta docente con le modalità e gli accessori riconosciuti nella sentenza da eseguire, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con 60 giorni per provvedere e facoltà, se necessario, di ricorrere al pagamento in conto sospeso. Ha inoltre condannato il Ministero a una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo pagamento, e alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA e CAP, da corrispondere ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Si ritiene inoltre che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 – e fino al pagamento di quanto dovuto.

    Nel giudizio di ottemperanza il ritardo nell’esecuzione del pagamento giustifica una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e dovuta fino al pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione consente di esigere l’adempimento senza che sussista l’ostacolo temporale previsto dalla norma.

  • art. 114 c.p.a.

    Non essendo ancora conclusa l’attività di esecuzione della sentenza, il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza oggetto di ottemperanza, riconoscendo a parte ricorrente la Carta docente, con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti.

    Accertata la mancata integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di adempiere e può fissare un termine per l’esecuzione, nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia e applicare la penalità di mora.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha riconosciuto una prestazione a carico dell’amministrazione e questa non prova di averla materialmente eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e predisporre la sostituzione commissariale in caso di ulteriore inerzia.
  • La notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 escludono l’ostacolo temporale all’esecuzione della prestazione dovuta.
  • Il ritardo nell’adempimento di un obbligo pecuniario accertato in sede di ottemperanza può essere sanzionato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con una penalità di mora commisurata agli interessi legali, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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