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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43506/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra una condanna per associazione mafiosa (sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'8/6/2020, irrevocabile il 23/9/2021) e precedenti condanne per reati in materia di armi (sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 29/1/2013, irrevocabile l'11/3/2014). Sosteneva che la detenzione delle armi nel 2004 fosse espressione della volontà di porre in essere la condotta associativa e di affermare il predominio della cosca, iniziata nel 2005, invocando violazione degli artt. 81 e 133 c.p. e dell'art. 671 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato adeguatamente l'esclusione del vincolo della continuazione: ha valorizzato l'eterogeneità dei fatti, la distanza temporale (reati in materia di armi commessi nel 2004 vs adesione all'associazione mafiosa datata 2005), l'esclusione dell'aggravante mafiosa nella sentenza sulle armi e l'assenza di elementi unificatori (rapporti con altri partecipi del sodalizio diversi dal fratello, rilevanza limitata della conversazione del 31/1/2004). La motivazione è stata ritenuta logica e congrua, insindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'incidente di esecuzione; invocata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva. La Corte ricorda che anche in sede di esecuzione necessita una verifica rigorosa della programmazione preventiva dei reati successivi.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla continuazione; nella decisione è considerato insieme agli altri principi di diritto penale sul concorso di reati e sulla valutazione dell'unicità del disegno criminoso, senza trovare però sostegno fattuale nel caso concreto.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena in caso di continuazione o concorso di reati. La Corte sottolinea che il riconoscimento della continuazione richiede prova della programmazione dei reati al momento del primo fatto.

  • art. 7 L. n. 203 del 1991 (aggravante cosiddetta mafiosa)

    L'aggravante è stata espressamente esclusa nella sentenza sulle armi, elemento utilizzato dal giudice dell'esecuzione per escludere il vincolo di continuazione con la successiva condanna per associazione mafiosa, in quanto indicativo di contesti diversi e di assenza di struttura mafiosa nella vicenda del 2004.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova che i reati successivi fossero programmati al momento della commissione del primo: indici fattuali (omogeneità dei fatti, contiguità spazio-temporale, tutela dello stesso bene giuridico) sono utili ma non determinanti di per sé.
  • La continuità tra reato associativo (reato-base) e reati fine richiede un accertamento puntuale che i reati fine fossero già parte del disegno criminoso all'atto dell'ingresso nel sodalizio.
  • La distanza temporale significativa e l'esclusione di un'aggravante mafiosa nella sentenza originaria costituiscono elementi forti a favore dell'assenza di un disegno criminoso unitario.
  • Le valutazioni di merito del giudice dell'esecuzione, se adeguatamente motivate e prive di vizi logici, sono insindacabili in sede di legittimità: la Cassazione controlla la motivazione ma non re-giudica i fatti.
  • Prove isolate (es. conversazioni sporadiche, rapporti con un unico familiare) difficilmente bastano a dimostrare un legame di continuazione con una successiva attività associativa; è necessario documentare sistematicità, partecipazione a medesimi attori o finalità comuni.
  • In casi simili, chi chiede il riconoscimento della continuazione dovrebbe concentrare la prova su: coincidenza di partecipanti e ruoli, programmazione temporale e funzionale dei reati, elementi sintomatici di una scelta unitaria e stabile nel tempo.

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