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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 468 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Silenzio rifiuto diniego rimborso Prod. Ene.- Art. 29 Legge comunitaria n. 428 del 1990 -Istanza rimborso tardiva all'Agenzia delle Entrate- Inosservanza art. 14 comma 2 T.U.A.(d.lgs. n. 504/1995)- Legittimità del diniego di rimborso. Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il diniego di rimborso è stato ritenuto legittimo: l'istanza è stata dichiarata inammissibile perché non è stata comunicata all'Agenzia delle Entrate competente (quella presso cui era stata presentata la dichiarazione dei redditi), con conseguente conferma del rigetto della richiesta di rimborso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha presentato un'istanza di rimborso per imposte applicate in base a norme nazionali incompatibili con il diritto comunitario; l'istanza è stata ritenuta tardiva e non comunicata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate cui era stata presentata la dichiarazione dei redditi, in violazione dell'art. 14 comma 2 del T.U.A. (d.lgs. n. 504/1995) e delle disposizioni richiamate dall'art. 29 della legge comunitaria n. 428/1990.

Norme richiamate

  • Art. 29 Legge comunitaria n. 428 del 1990

    richiama l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria competente delle istanze connesse a norme nazionali incompatibili con il diritto comunitario; la mancata comunicazione rende l'istanza inammissibile

  • Art. 14 comma 2 T.U.A. - d.lgs. n. 504/1995

    individua la competenza dell'Ufficio fiscale (luogo di presentazione della dichiarazione) per le istanze e definisce requisiti formali; l'inosservanza di tale disposizione costituisce vizio procedurale che legittima il diniego

Massime di principio

  • Le istanze di rimborso per imposte applicate in violazione del diritto comunitario sono soggette a regole formali di competenza: devono essere comunicate all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, pena l'inammissibilità.
  • La presentazione intempestiva o l'omessa comunicazione al competente Ufficio rappresentano motivi procedurali rilevanti che possono giustificare il diniego di rimborso anche se la pretesa sostanziale fosse fondata.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare e rispettare termini e luogo di presentazione previsti dalla normativa fiscale; conservare la prova di comunicazione all'Ufficio competente riduce il rischio di inammissibilità.
  • Se il rimborso è respinto per vizio procedurale, valutare tempestivamente la possibilità di sanare il difetto (ove ammesso), proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini e raccogliere documentazione sulla incompatibilità con il diritto comunitario.
  • Quando l'ostacolo è di natura procedurale, il rimedio efficace può dipendere dall'esito delle impugnazioni amministrative o giudiziali; in alcuni casi, una volta esauriti i rimedi nazionali, possono essere valutate azioni integrate con il diritto dell'Unione (anche se ciò richiede attenzione a termini e competenze).

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