Ordinanza n. 1074/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del provvedimento di esclusione dell'8 maggio 2025, notificato via pec in pari data, del successivo provvedimento di esclusione del 16.6.2025 prot. 2763 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito territoriale di Novara, recante esclusione del ricorrente dal concorso per titoli e d esami per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, c. 7, D.M. 26.10.2023, n. 205 bandito con DDG 2575 del 6.12.2023 - Classe di concorso A061, per pretesa e malintesa violazione del principio dell'anonimato: "apposizione del proprio nome e cognome all'interno di due files consegnati al termine della prova, nello specifico dei fogli PDL e SS.": - di ogni altro atto al suddetto connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo ed in particolare, ove occorra del bando di concorso di cui alla DDG del 6.12.2023 Classe di concorso A061 laddove abbia previsto ipotesi di esclusione come quella erroneamente disposta dall'Amministrazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MILOZZI GIAMPIERO il 26\1\2026 : l'annullamento: - del provvedimento di esclusione del 18 novembre 2025, prot. 6874 notificato via pec in pari data, del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito territoriale di Novara, recante esclusione del ricorrente dal concorso per titoli e d esami per l’accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, c. 7, D.M. 26.10.2023, n. 205 bandito con DDG 2575 del 6.12.2023 – Classe di concorso A061, PNNR1, per pretesa e malintesa carenza dei titoli di partecipazione al concorso e pretesa mancata produzione all’Amministrazione; - di ogni altro atto al suddetto connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo. nonché per l’accertamento del possesso in capo al ricorrente dei titoli di partecipazione al concorso spesi ed autocertificati, nonché prodotti via pec e mail all’Amministrazione sin dalla data in cui sono stati presentati e conosciuti dalla stessa Amministrazione e per la condanna della stessa Amministrazione a riconoscerli ed applicarli ex tunc al ricorrente e a non porli più in discussione per tutte le analoghe o identiche procedure concorsuali pregresse, in itinere e/o future.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di esclusione dal concorso per la classe A061, dapprima per asserita violazione del principio di anonimato e successivamente per asserita carenza o mancata produzione dei titoli di partecipazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l'Amministrazione lo ha escluso dal concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe A061. L'esclusione dell'8 maggio 2025 e quella successiva del 16 giugno 2025 erano motivate dalla ritenuta violazione del principio dell'anonimato, per l'apposizione del nome e cognome in due file consegnati al termine della prova. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento di esclusione del 18 novembre 2025, fondato sulla pretesa carenza dei titoli di partecipazione e sulla loro mancata produzione all'Amministrazione. Ha inoltre chiesto l'accertamento del possesso dei titoli dichiarati e prodotti, nonché la condanna dell'Amministrazione a riconoscerli e applicarli. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. Il testo non espone nel dettaglio le specifiche censure dedotte contro i provvedimenti, ma dà atto della necessità di esaminare nel merito le doglianze relative alla nuova esclusione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, confermando la precedente ordinanza cautelare della Sezione n. 05375/2025, alla quale l'Amministrazione non aveva dato seguito. Ha confermato la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito al 6 maggio 2026, precisando che in tale sede saranno esaminate approfonditamente le doglianze contro la nuova esclusione. Non è quindi intervenuta una decisione definitiva sulla legittimità delle esclusioni né sull'accertamento dei titoli. Il TAR ha inoltre autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo le modalità dell'ordinanza n. 836 del 2019, imponendo il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la notificazione e di cinque giorni successivi per il deposito della prova, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 3, comma 7, D.M. 26 ottobre 2023, n. 205
È indicato quale base normativa richiamata nei provvedimenti di esclusione dal concorso, ma l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
DDG 6 dicembre 2023, n. 2575
È il bando della procedura concorsuale per la classe di concorso A061, richiamato quale atto presupposto delle esclusioni.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può accogliere l'istanza senza definire il merito della controversia, rinviando alla fase di merito l'esame approfondito delle doglianze contro il provvedimento sopravvenuto.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito dell'amministrazione, fissando termini perentori sia per la notificazione sia per il deposito della relativa prova.
- Il mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per l'integrazione del contraddittorio e per il deposito della prova della notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso.
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