Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1015/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 203/2024, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 12 marzo 2024.

Giustizia amministrativa202503564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta docente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Monza, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 3.000,00. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi domandato l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Monza era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, e che la copia conforme del titolo era stata notificata alle Amministrazioni il 6 aprile 2025. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell’avvenuta esecuzione, il TAR ha ordinato all’Amministrazione scolastica di erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza € 500,00 per ciascuno dei sei anni scolastici indicati, per complessivi € 3.000,00. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, operativo su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e incaricato di provvedere entro i successivi 120 giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica (o Carta docente), di importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente nel titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza civile costituisce titolo passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Monza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    lasso temporale minimo di 120 giorni

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla sede del debitore deve essere decorso prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale deve essere una sentenza dotata di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale passato in giudicato non sia stato eseguito e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
  • La notifica del titolo esecutivo all’amministrazione deve riguardare una copia conforme della sentenza, ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione che deduca l’avvenuto adempimento deve fornire la prova dell’integrale esecuzione del comando giudiziale; in mancanza, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, per assicurare l’esecuzione del giudicato.
  • Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica senza attribuzione di un compenso ulteriore, quando tali funzioni rientrino nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.