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Sentenza

Sentenza del 11/02/2020 n. 209 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Condoni e sanatorie - Voluntary Disclosure - Richiesta detrazione imposte subite all'estero - Legittimità - Non Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente, dopo aver aderito alla procedura di voluntary disclosure (D.Lgs. 186/2014) per il periodo 2009-2013 e versato l'importo forfettario stabilito, ha chiesto il rimborso delle ritenute subite in Svizzera sugli interessi percepiti. L'Agenzia ha negato il rimborso (silenzio diniego) ritenendo che la procedura forfettaria non costituisca dichiarazione integrativa e che l'adesione e il versamento abbiano natura analoga a un accertamento con adesione, precludendo la ripetizione delle imposte pagate all'estero. Il contribuente ha eccepito che l'art. 165 TUIR consente la detrazione delle imposte pagate all'estero e che gli interessi erano già assoggettati a ritenuta definitiva in Svizzera, quindi dovrebbero fruire del credito d'imposta anche se emersi tramite voluntary disclosure.

La decisione

L'appello è stato respinto e la decisione di primo grado confermata. Il giudice ha ritenuto che l'art. 165 TUIR richieda che i redditi prodotti all'estero siano comunicati nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) per poter esercitare il diritto alla detrazione delle imposte estere (comma 8). La procedura di voluntary disclosure con liquidazione forfettaria non equivale a una dichiarazione integrativa: attiva una liquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia e assume caratteri analoghi all'accertamento con adesione, con conseguente definitività del rapporto e preclusione alla ripetizione delle imposte estere. Inoltre il contribuente non ha documentato la definitività della ritenuta estera. Per questi motivi la richiesta di rimborso è stata rigettata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 165 TUIR

    Le imposte pagate all'estero sono detraibili solo se pagate a titolo definitivo e i redditi oggetto di imposizione estera sono stati comunicati nella dichiarazione dei redditi (quadro RW); l'omessa dichiarazione impedisce la detrazione.

  • D.Lgs. 186/2014 (legge sulla voluntary disclosure)

    Introduce la procedura di emersione dei capitali esteri; la liquidazione forfettaria prevista consente la regolarizzazione e la chiusura delle pendenze, con effetti tali da essere assimilati, nella pratica, a un accertamento con adesione quando il contribuente aderisce e versa l'importo determinato.

  • Direttiva 2003/48/CE (citata come direttiva 48/E del 2003)

    Stabilisce principi sulla tassazione dei redditi di capitale e permette agli Stati membri di disciplinare il riconoscimento delle ritenute estere; non obbliga uno Stato membro a riconoscere il credito se la normativa nazionale (art. 165 TUIR) richiede la preventiva comunicazione/declarazione.

  • Cass. sent. 29587/2011

    Richiamata come principio secondo cui l'accertamento con adesione produce effetti di definitività e preclude rettifiche o pretese successive che contrastino con la conclusione dell'accertamento.

  • Cass. sent. 5138/2016

    Conferma la tesi che l'adesione e il versamento posti a seguito di liquidazione indotta dal contribuente possono assurgere a carattere di accertamento con adesione rendendo definitivo il rapporto tributario.

  • Cass. sent. 10086/2009

    Ulteriore giurisprudenza richiamata in tema di effetti di definitività dell'accertamento con adesione e dell'impossibilità di successivi rimborsi o rettifiche incompatibili con quanto concordato.

Massime di principio

  • Per poter ottenere il credito d'imposta per imposte pagate all'estero è generalmente necessario che i redditi esteri siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) secondo quanto previsto dall'art. 165 TUIR; l'omessa indicazione preclude normalmente la detrazione.
  • La procedura di voluntary disclosure con liquidazione forfettaria può essere interpretata come atto assimilabile a un accertamento con adesione: aderire alla proposta dell'Agenzia e versare l'importo stabilito tende a rendere definitivo il rapporto tributario e può precludere richieste successive di rimborso delle imposte estere.
  • Se si intende chiedere il riconoscimento del credito d'imposta per ritenute estere, è fondamentale conservare e produrre documentazione che attesti la natura e la definitività della ritenuta nel paese estero (certificati dall'intermediario estero, evidenze contabilistiche, attestazioni della banca).
  • Quando si valuta una voluntary disclosure, valutare la forma di liquidazione: la soluzione 'analitica' (se prevista e possibile) può essere preferibile alla liquidazione forfettaria se l'obiettivo è ottenere il riconoscimento di specifici crediti d'imposta; la scelta del metodo ha conseguenze definitive.
  • Verificare la normativa del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato estero e l'eventuale applicazione delle direttive UE: esse non derogano automaticamente all'obbligo nazionale di dichiarazione richiesto per la fruizione del credito.
  • In caso di omissione dichiarativa già emersa, considerare l'invio di una dichiarazione integrativa prima di aderire a procedure che chiudono definitivamente la posizione, salvo valutazione fiscale e processuale specialistica.
  • Se il contribuente ha dubbi sulla qualificazione giuridica dell'atto dell'Amministrazione (es. se è effettivamente un accertamento con adesione), è consigliabile un'analisi preventiva con un professionista per valutare possibili impugnazioni o richieste amministrative prima del pagamento.

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