Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 783/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. 155539 del 17.09.2024 concernente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi – Provvedimento unico n. 82 del 17.09.2024 del Suap - Bacino Suap Dorgali del Comune di Dorgali, a firma del Responsabile del Procedimento SUAPE e del Responsabile del SUAPE, recante il diniego di autorizzazione a realizzare un fabbricato a destinazione residenziale e agricola, residenza e lavorazione e stoccaggio dell’olio, in Dorgali, nella località “Serra Orrios”; - quale atto presupposto, del parere tecnico endoprocedimentale pos. 858/2024 SUAPE n. 749284 della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale della RAS, protocollo n. 45714 del 10.9.2024, a firma del sostituito del Direttore del Servizio, Ing. Valentina Mameli, con il quale è stato espresso parere negativo, ai sensi dell’art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42/2004, sul progetto di realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale e agricola, residenza e lavorazione e stoccaggio dell’olio, in Dorgali, nella località “Serra Orrios”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, “anche se non direttamente conosciuto dal ricorrente”.

Giustizia amministrativa202400939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego SUAPE dell’autorizzazione alla realizzazione di un fabbricato residenziale e agricolo, fondato sul parere paesaggistico negativo del Servizio tutela del paesaggio regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento unico SUAPE di diniego e il presupposto parere paesaggistico negativo, deducendo la violazione della l.r. Sardegna n. 24/2016, delle Direttive SUAPE approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 49/19 del 2019 e degli artt. 14-bis e 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, difetto di motivazione, erronea presupposizione e travisamento dei fatti. In particolare, sosteneva che il termine di 55 giorni per la trasmissione del parere paesaggistico fosse scaduto il 9 settembre 2024 e che il parere, trasmesso tramite PEC il 10 settembre, fosse tardivo e dovesse essere considerato tamquam non esset. Da ciò avrebbe dovuto conseguire la formazione del silenzio assenso, con impossibilità per l’amministrazione di esprimere successivamente un parere negativo se non mediante un provvedimento di autotutela, adottato nel rispetto dei relativi presupposti e garanzie. Il ricorrente contestava inoltre che il malfunzionamento tecnico del portale regionale potesse giustificare il ritardo e negava che la successiva nota regionale di conferma del parere costituisse un atto meramente confermativo, sostenendo che essa fosse un illegittimo esercizio del potere revisionale in assenza di un invito dell’amministrazione silente e di una nuova conferenza di servizi. Chiedeva l’accertamento della formazione del silenzio assenso, l’annullamento del parere e del diniego SUAPE e l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di autorizzare l’intervento edilizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Dagli atti risultava che il Servizio tutela del paesaggio aveva adottato e firmato il parere negativo il 9 settembre 2024 alle ore 12:26, entro il termine previsto, e lo aveva caricato nel portale SIBAR. La successiva trasmissione al SUAPE il 10 settembre era stata resa impossibile nell’immediatezza da un malfunzionamento del sistema informatico regionale, che aveva impedito le operazioni di protocollazione e assegnazione necessarie all’invio tramite PEC. Il Collegio ha ritenuto documentato sia il malfunzionamento sia il tempestivo intervento dell’ufficio per risolverlo, escludendo l’imputabilità del ritardo all’amministrazione secondo il principio ad impossibilia nemo tenetur. Il parere, trasmesso il giorno successivo appena superato il problema tecnico, è stato quindi considerato tempestivo, con conseguente esclusione della formazione del silenzio assenso. La successiva nota del 13 settembre, resa su richiesta del SUAPE, è stata qualificata, nel peculiare contesto fattuale, come atto di conferma volto a rimediare a un disguido materiale, e non come un vero esercizio di autotutela: perciò non richiedeva una nuova ponderazione comparativa degli interessi pubblici e privati. Il TAR ha aggiunto che tale conclusione era sufficiente a definire la controversia, senza necessità di esaminare ulteriormente le condizioni per la formazione del titolo per silentium, anche in considerazione dei vincoli posti a tutela dell’area. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 7, d.lgs. 42/2004

    Il parere paesaggistico regionale è stato espresso nell’ambito del procedimento oggetto della conferenza di servizi e ha costituito il presupposto del diniego SUAPE.

  • art. 37, comma 4, l.r. Sardegna n. 24/2016

    termine ordinario a disposizione degli uffici per esprimersi nell’ambito di una conferenza di servizi asincrona

    La disposizione è richiamata dal ricorrente per sostenere la perentorietà del termine di conclusione della fase asincrona e la tardività del parere trasmesso il 10 settembre 2024.

  • art. 37, comma 8, lett. a), l.r. Sardegna n. 24/2016

    avrebbe dovuto considerare formato l’assenso tacito

    Il ricorrente invoca la norma per sostenere che il mancato tempestivo riscontro avrebbe determinato il silenzio assenso; il TAR esclude però il presupposto fattuale del ritardo, ritenendo il parere tempestivo.

  • art. 11.2, lett. b), Direttive SUAPE allegate alla deliberazione G.R. Sardegna n. 49/19 del 5 dicembre 2019

    il termine ordinario a disposizione degli uffici per esprimersi nell’ambito di una conferenza di servizi asincrona è di trenta giorni

    La disposizione è richiamata per il computo del termine applicabile al procedimento, aumentato a 55 giorni per le amministrazioni chiamate a valutazioni di compatibilità paesaggistica.

  • art. 11.2.3 Direttive SUAPE allegate alla deliberazione G.R. Sardegna n. 49/19 del 5 dicembre 2019

    Scadenza del termine della fase asincrona: chiusura del procedimento

    La disposizione consente ai soggetti coinvolti, decorso il termine della fase asincrona, di trasmettere determinazioni nell’esercizio del potere di autotutela anche prima dell’adozione del provvedimento finale; nel caso concreto la nota successiva è stata tuttavia qualificata come rimedio a un disguido fattuale e non come vera autotutela.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    conferenza di servizi asincrona

    È richiamato tra i parametri normativi dedotti con riguardo ai termini e alle modalità di espressione delle determinazioni nella conferenza di servizi.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione agli effetti della scadenza del termine procedimentale e alla successiva attività dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica del rispetto del termine per la fase asincrona di una conferenza di servizi, il parere adottato e firmato dall’amministrazione entro la scadenza può essere considerato tempestivo anche se la sua trasmissione all’amministrazione procedente avviene il giorno successivo, quando il ritardo dipenda da un malfunzionamento del sistema informatico non imputabile all’ufficio e il parere sia trasmesso appena il problema viene risolto.
  • Il malfunzionamento del sistema informatico dell’amministrazione, ove documentalmente provato e non imputabile all’ufficio, può escludere la rilevanza del ritardo materiale nella trasmissione di una determinazione procedimentale tempestivamente adottata, secondo il principio ad impossibilia nemo tenetur.
  • Quando una determinazione amministrativa sia stata tempestivamente adottata ma non immediatamente trasmessa per un disguido tecnico non imputabile all’ufficio, la successiva comunicazione resa appena possibile può essere qualificata come atto volto a rimediare al disguido, anziché come esercizio di autotutela decisoria soggetto alla comparazione degli interessi pubblici e privati.
  • Il silenzio assenso non si forma se l’amministrazione dimostra di avere adottato tempestivamente la propria determinazione entro il termine procedimentale, anche qualora la trasmissione della determinazione sia avvenuta successivamente per cause tecniche non imputabili all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaConferenza di serviziTermini del procedimento e silenzio
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.