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Sentenza

Sentenza del 07/11/2019 n. 28676 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l’anno d’imposta 2004, cinque operazioni di acquisto e successiva rivendita di titoli ENEL, effettuate in prossimità della distribuzione dei dividendi, nonché operazioni su contratti derivati. Secondo l’Amministrazione, tali operazioni avrebbero prodotto minusvalenze e differenziali negativi dedotti fiscalmente senza un apprezzabile interesse economico o imprenditoriale diverso dal risparmio d’imposta, configurando operazioni simulate e un abuso del diritto. La contribuente sosteneva invece la reale esecuzione, la legittimità e l’utilità imprenditoriale delle operazioni. In Cassazione ha inoltre denunciato, tra l’altro, l’omessa attivazione del contraddittorio preventivo rafforzato previsto per gli accertamenti antielusivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito il ricorso principale e quello relativo alla revocazione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza che aveva rigettato la revocazione, precisando che la revocazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito né essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove o della consulenza tecnica. Ha invece accolto il ricorso principale della contribuente perché la CTR non aveva esaminato la censura relativa all’omesso contraddittorio preventivo rafforzato. Poiché l’accertamento era fondato su una contestazione di elusione/abuso del diritto ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, tale contraddittorio era obbligatorio. La sua omissione determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento e non può essere sanata dalle attività di verifica o dalle dichiarazioni rese durante il controllo. La sentenza d’appello è stata quindi cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo della società è stato accolto, con compensazione integrale delle spese. È rimasto dovuto dalla contribuente l’ulteriore contributo unificato relativo al solo ricorso per revocazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, commi 4 e 5

    In tema di imposte sui redditi, l’applicazione della disciplina antielusiva postula l’osservanza del contraddittorio procedimentale.

    Quando l’Amministrazione contesta un’operazione come elusiva o abusiva, deve preventivamente chiedere chiarimenti al contribuente indicando le ragioni della contestazione e consentendo una difesa effettiva. L’omissione di questo contraddittorio rafforzato comporta la nullità dell’avviso di accertamento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 62 e 64

    Nel processo tributario la revocazione è ammessa nei casi previsti dalla legge, ma non consente di riesaminare genericamente il merito, la valutazione delle prove o l’interpretazione dei fatti già esaminati.

  • Codice di procedura civile, art. 395, n. 4

    L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione obiettiva di un fatto risultante dagli atti e non può coincidere con un errore di diritto, con un errore di valutazione o con una diversa lettura delle prove.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. Nel caso concreto, accertata l’omissione del contraddittorio obbligatorio, ha dichiarato direttamente illegittima la pretesa tributaria.

  • Costituzione, art. 53

    Il principio di capacità contributiva è compatibile con l’obbligo di contraddittorio preventivo negli accertamenti antielusivi, poiché il contraddittorio consente di valutare le eventuali valide ragioni economiche delle operazioni.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità di un ricorso, può sorgere l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione finanziaria qualifica un’operazione come elusiva o abusiva, il contraddittorio preventivo previsto dalla disciplina antielusiva è un passaggio essenziale: la sua omissione può determinare l’illegittimità dell’avviso senza necessità di discutere nel merito l’effettiva esistenza del vantaggio fiscale.
  • Le spiegazioni o dichiarazioni rese dal contribuente durante una verifica non sostituiscono necessariamente il contraddittorio rafforzato formalmente previsto dalla legge.
  • La presenza di un vantaggio fiscale non basta, da sola, a dimostrare l’abuso del diritto: l’Amministrazione deve considerare e contestare adeguatamente le eventuali ragioni economiche e imprenditoriali dell’operazione.
  • La revocazione non è uno strumento per ottenere una nuova valutazione delle prove, della consulenza tecnica o della ricostruzione economica dei fatti; tali contestazioni devono essere dedotte con i mezzi ordinari di impugnazione e nei relativi limiti.
  • Se viene accertata la violazione di un passaggio procedimentale obbligatorio che rende nullo l’accertamento, il giudice può annullare direttamente la pretesa tributaria senza rinviare la causa al giudice di merito.

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