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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35893/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento che ha disconosciuto la deducibilità delle commissioni (fee) pagate nell'ambito di un contratto di stock lending per l'anno d'imposta 2005; le ricorrenti sostenevano la validità e l'effettività dell'operazione, la regolarità procedimentale dell'accertamento (mancato contraddittorio endoprocedimentale, mancata allegazione di documenti richiamati) e contestavano l'interpretazione fiscale dell'operazione come assimilabile a usufrutto ai fini della non deducibilità del costo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'operazione di stock lending, nella sostanza economica, è assimilabile all'usufrutto di azioni e che la commissione pagata dal mutuario costituisce un costo indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 8, TUIR quando dalla partecipazione derivano utili esclusi da imposizione ai sensi dell'art. 89 TUIR. La Corte ha altresì ritenuto infondati i rilievi processuali e formali (omessa pronuncia, mancato contraddittorio, mancata allegazione documentale) e ha precisato che per l'accertamento IRES non sussiste in generale l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale con invalidità automatica dell'atto; ha confermato la legittimità del recupero a tassazione del costo e ha condannato le ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 8, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89

    La Corte interpreta la disposizione in senso ampio: l'indeducibilità del costo dell'usufrutto si estende anche ai costi analoghi derivanti da operazioni di stock lending, perché il fenomeno economico è sostanzialmente identico.

  • art. 89, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Riferimento al regime di esclusione dall'imponibile di parte dei dividendi percepiti; la presenza di utili esclusi rende applicabile l'art. 109, comma 8, con conseguente indeducibilità dei costi connessi.

  • art. 37-bis, d.P.R. n. 600/1973

    La Corte ritiene inapplicabile la disposta invalidità automatica per mancato contraddittorio endoprocedimentale nel caso concreto di rettifica IRES: l'accertamento resta valutabile nel merito e il principio del contraddittorio non determina automaticamente nullità dell'atto.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione all'onere delle presunzioni e alla necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti per dimostrare la fittizietà; la Corte ritiene che, anche a fronte delle contestazioni, il nucleo dell'accertamento (indeducibilità della commissione) rimane valido.

  • art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    L'obbligo di allegazione in sede di avviso di accertamento va valutato in relazione alla funzione integrativa della motivazione: non è sufficiente dimostrare l'esistenza di atti non allegati, occorre provare che il loro contenuto fosse necessario per integrare la motivazione.

  • art. 42, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nelle doglianze sulle formalità dell'avviso; la Corte ritiene che la motivazione dell'atto fosse comunque idonea e integrata dal p.v.c. già noto alle parti.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato con riguardo ai vizi di impugnazione e alle questioni processuali; la Corte esamina e respinge le censure sulla presunta inammissibilità dell'appello.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma usata per qualificare i motivi di cassazione (vizi di diritto, omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo ecc.); la Corte dichiara infondati o inammissibili i diversi motivi basati su questi capi.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    La Corte usa il potere di correzione/integrazione della motivazione e, ove possibile, decide la causa nel merito per economia processuale, senza rinviare quando non servono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione all'obbligo di pronuncia del giudice su tutti i motivi: la Corte valuta che non sussista omessa pronuncia idonea a incidere sull'esito nel caso concreto.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato rispetto al riparto dell'onere della prova; la Corte conferma che l'Amministrazione ha fornito elementi sufficienti per il recupero del costo.

  • artt. 81 e 83 TUIR; artt. 31 e 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamati nelle censure finali sulle regole di tassazione dei componenti negativi/positivi e sulla capacità contributiva; la Corte ritiene irrilevanti le doglianze alla luce della qualificazione dello stock lending come operazione assimilata all'usufrutto.

Massime di principio

  • Le operazioni di stock lending che attribuiscono al borrower il diritto a percepire i dividendi sono, ai fini tributari, assimilabili all'usufrutto di azioni: il corrispettivo (fee) pagato è equiparabile al costo per l'acquisto di un diritto analogo e può essere indeducibile se gli utili sottostanti sono esclusi dall'imponibile (art. 109, comma 8, TUIR in relazione all'art. 89).
  • La configurazione civilistica del contratto (diritto reale vs diritto di credito) è secondaria rispetto alla valutazione della sua sostanza economica ai fini fiscali: il giudice deve guardare al fenomeno economico reale.
  • Le contestazioni procedurali (mancato contraddittorio endoprocedimentale, mancata allegazione di documenti) non determinano automaticamente l'annullamento dell'accertamento IRES; è necessario dimostrare che il difetto abbia inciso sulla motivazione in modo sostanziale.
  • L'onere di provare la fittizietà totale di un'operazione grava sull'Amministrazione e richiede presunzioni gravi, precise e concordanti; tuttavia, anche quando non si provi la fittizietà, il recupero può fondarsi sulla riqualificazione fiscale (es. applicazione art. 109 TUIR).
  • In presenza di questioni di diritto già orientate dalla giurisprudenza consolidata, il giudice può integrare o correggere la motivazione e decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali (art. 384 c.p.c.).
  • Per operazioni strutturate con finalità prevalentemente fiscali, l'analisi deve concentrarsi sul trattamento fiscale sostanziale (capacità contributiva e disciplina di indeducibilità) piuttosto che su tentativi di qualificazione negoziale formale.

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