Cassazione Civile, Ordinanza n. 10294/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La lite riguarda l’impugnazione, da parte di una società contribuente, di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2007, della quale essa deduceva di non aver mai ricevuto regolare notifica. La contribuente sosteneva di avere avuto conoscenza dell’atto solo tramite accesso al cassetto fiscale e contestava la procedura di notificazione, richiamando la disciplina della notificazione alle persone giuridiche e degli adempimenti previsti in caso di irreperibilità. L’agente della riscossione replicava di avere notificato la cartella al legale rappresentante della società e di avere comunque completato gli adempimenti della notifica ex art. 140 c.p.c., producendo la raccomandata informativa e l’avviso di ricevimento. La CTR aveva rigettato l’appello dell’agente, ritenendo irregolare la notifica perché la relata e la ricevuta non menzionavano sufficientemente la qualità di legale rappresentante e la società destinataria. Nel ricorso per cassazione l’agente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 145 c.p.c. e degli artt. 140 e 156 c.p.c.: da un lato sostenendo che, per la notifica a persona giuridica al suo legale rappresentante, è l’atto notificando — e non la relata o la ricevuta — a dover indicare la qualità del destinatario; dall’altro lamentando che la CTR avesse escluso, in fatto, l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa nonostante la documentazione prodotta e che, comunque, la tempestiva impugnazione e la richiesta di rateazione avessero sanato ogni eventuale nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione. Ha ritenuto corretta la censura secondo cui, nella notificazione di un atto tributario a una persona giuridica eseguita presso il suo legale rappresentante, l’indicazione della qualità e dei riferimenti del destinatario deve risultare dall’atto notificando e non dalla relata o dalla ricevuta di recapito. Ha inoltre affermato che, anche a voler ravvisare un vizio nella notifica, esso era sanato sia per il ritiro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. sia, in ogni caso, per la tempestiva proposizione del ricorso e per la precedente istanza di rateazione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
Nella notificazione alle persone giuridiche eseguita alla persona fisica che le rappresenta, è l’atto da notificare, e non la relata di notificazione, a dover indicare la qualità del rappresentante e i relativi riferimenti topografici; la notifica può essere eseguita presso il legale rappresentante se nell’atto sono indicati qualità, residenza, domicilio e dimora abituale.
art. 140 c.p.c.
La notificazione si perfeziona solo con il compimento di tutti gli adempimenti previsti; tuttavia eventuali vizi sono sanati se il destinatario riceve la raccomandata informativa o comunque consegue lo scopo dell’atto.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo, in particolare quando il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell’atto tramite raccomandata informativa o ha proposto tempestiva impugnazione.
art. 19 d.P.R. 602/1973
Richiamato dalla contribuente per giustificare l’istanza di rateazione presentata allo scopo di evitare il blocco dei pagamenti.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Richiamato dalla contribuente come norma asseritamente violata nella notificazione della cartella.
art. 60 d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla contribuente come parametro della disciplina notificatoria tributaria.
art. 139 c.p.c.
Richiamato nel quadro della disciplina della notificazione applicabile alla persona fisica rappresentante dell’ente.
art. 141 c.p.c.
Richiamato nel quadro della disciplina della notificazione applicabile alla persona fisica rappresentante dell’ente.
art. 1335 c.c.
La presunzione di conoscenza della dichiarazione/atto pervenuto all’indirizzo del destinatario è superabile solo con prova dell’impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione.
art. 48-bis d.P.R. 602/1973
Richiamato solo per descrivere il rischio di blocco dei pagamenti che rendeva attuale l’interesse all’impugnazione.
Massime di principio
- Nella notificazione di un atto tributario a una persona giuridica effettuata presso il suo legale rappresentante, l’indicazione della qualità del destinatario e dei suoi riferimenti deve risultare dall’atto notificando; non è necessario che sia riprodotta nella relata di notifica o nella ricevuta di recapito.
- La validità della notificazione non va valutata isolando un singolo documento del procedimento, ma considerando unitariamente tutti gli atti che lo compongono, inclusa la relazione di notificazione e l’eventuale avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
- La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è nulla se manca uno degli adempimenti prescritti; tuttavia la nullità è sanata se il destinatario riceve la raccomandata informativa o comunque consegue la piena conoscenza dell’atto.
- La tempestiva impugnazione dell’atto da parte del destinatario sana ex tunc la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, anche se resta ferma l’eventuale decadenza del potere impositivo già maturata nel frattempo.
- L’agente della riscossione non è tenuto, ai fini della prova della notificazione della cartella, a produrre necessariamente la copia integrale della cartella quando risultino la relata, l’avviso di ricevimento o l’estratto di ruolo, essendo sufficiente dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
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