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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18837/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione subita dal 9 luglio 2018 al 7 ottobre 2022 in stato di custodia cautelare in carcere, nell'ambito di un procedimento per reati connessi al traffico di stupefacenti e all'associazione (capo 37 e 38). La Corte della riparazione aveva rigettato la domanda rilevando la condotta ostativa della colpa grave attribuita al ricorrente: ripetute frequentazioni e la presenza in incontri tenuti presso l'abitazione dei Grasso, nella consapevolezza della loro partecipazione ad attività illecite, che avrebbero contribuito a creare l'apparenza della sua intraneità ai traffici. Il ricorrente aveva dedotto che la sentenza di merito (assoluzione) non aveva accertato una sua partecipazione attiva alle conversazioni e che la semplice presenza, non provata come partecipazione, non poteva integrare colpa grave; aveva inoltre fornito giustificazioni (lavoro su distributori di caffè) e sottolineato l'assenza di ruolo di garanzia o di rafforzamento della volontà criminosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, va valutata ex ante se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse emergere l'apparenza di fondatezza delle accuse e se a tale apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale del ricorrente. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto provate le frequentazioni ripetute e la consapevolezza del coinvolgimento illecito dei soggetti frequentati, valutando tale atteggiamento come condotta di "colpa grave" idonea a escludere il diritto alla riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; nulla per le spese a carico del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato il criterio secondo cui la riparazione è esclusa se il detenuto ha contribuito, con dolo o colpa grave, a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse, valutando il comportamento extraprocessuale del ricorrente alla stregua degli elementi disponibili all'epoca della misura cautelare.

  • artt. 99, 61-bis, 416-bis, 73 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme indicate come capi di imputazione nel procedimento di merito (reati connessi al traffico di stupefacenti e, per taluni capi, all'associazione). Nella sentenza tali fattispecie costituiscono il contesto criminale rispetto al quale è stata valutata la condotta del ricorrente agli effetti della riparazione; la Cassazione non entra nella valutazione di responsabilità penale, ma considera la natura grave delle accuse rilevante per l'apprezzamento della "apparenza" derivante dalle frequentazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze del rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) può essere esclusa se il detenuto ha contribuito, con dolo o con colpa grave, a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse: i giudici valutano gli elementi che erano disponibili ex ante al momento dell'adozione della misura cautelare, non l'accertamento definitivo di responsabilità penale.
  • La "colpa grave" per escludere la riparazione non richiede la prova di una partecipazione attiva al reato nel giudizio di merito: frequenti e "ambiguhe" frequentazioni con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite, se poste in essere con consapevolezza, possono integrare una macroscopica negligenza idonea a determinare l'apparenza di responsabilità.
  • Non è possibile basare il diniego della riparazione su fatti che la sentenza di merito ha espressamente escluso o ritenuto non provati; invece la Corte della riparazione può valorizzare i fatti che risultano comunque accertati nel giudizio di merito e che, valutati ex ante, possono aver ingenerato l'apparenza di colpevolezza.
  • Le semplici giustificazioni offerte dal ricorrente (es. ragioni lavorative o legami familiari) devono essere supportate da riscontri concreti per essere efficaci: affermazioni non corroborate rischiano di non scalfire la valutazione della colpa grave.
  • Per una difesa efficace in casi analoghi, è utile documentare preventivamente la natura e la frequenza dei rapporti con soggetti indagati (es. rapporti di lavoro, comunicazioni, testimoni non coinvolti), dimostrare l'assenza di consapevolezza di attività illecite o la giustificazione oggettiva delle frequentazioni e contestare passo passo gli elementi che, al momento della cautela, hanno indotto l'autorità a ritenere fondate le accuse.

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