Cassazione Penale, Ordinanza n. 35267/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per ricettazione in concorso. I primi due motivi deducevano la mancanza di motivazione sulla responsabilità e il travisamento della prova, sostenendo che le deposizioni testimoniali fossero state male valutate. Il terzo motivo censurava la motivazione sull'elemento soggettivo del reato, lamentando che non fosse stata adeguatamente dimostrata la consapevolezza dell'origine illecita dei beni. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi motivi non consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del ragionamento decisorio del giudice di merito; ha inoltre giudicato il terzo motivo non specifico, in quanto mera reiterazione delle doglianze già respinte in appello, mentre la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo sia sull'attendibilità dei testimoni sia sul dolo di ricettazione, desunto dalla mancata indicazione della provenienza dei beni e dalla stessa negazione del possesso da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse logica e completa sia quanto alla responsabilità per il reato di ricettazione sia quanto alla prova dell'elemento soggettivo; le doglianze erano in parte non consentite in cassazione e in parte aspecifiche perché ripetitive delle censure già esaminate e disattese in appello.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La ricettazione richiede una motivazione congrua sulla provenienza illecita dei beni e sul dolo, che può essere desunto anche da elementi indiziari come la mancata indicazione della provenienza del bene e la condotta dell'imputato.
art. 110 c.p.
Il reato è stato contestato in concorso di persone, ma la decisione non affronta in modo autonomo il tema del concorso, limitandosi a richiamare la contestazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove né sovrapporre la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto mediante censure che si risolvano in un raffronto astratto tra la motivazione impugnata e modelli alternativi di ragionamento estranei alla sentenza.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza una critica argomentata della decisione impugnata.
- Nel reato di ricettazione il dolo può essere desunto da elementi fattuali sintomatici, tra cui la mancata indicazione della provenienza del bene e comportamenti incompatibili con una lecita detenzione del bene stesso.
Come è indicizzato
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