Sentenza del 28/04/2017 n. 10549 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato per cassazione le sentenze della Commissione tributaria regionale della Liguria relative all’ICI 2003, contestando: l’interpretazione delle convenzioni stipulate con il Comune, sostenendo che il diritto di superficie fosse sorto solo al collaudo dell’opera e non al momento della stipula; il mancato riconoscimento di una presunta esenzione convenzionale dall’ICI; e il mancato azzeramento o ulteriore abbattimento della base imponibile in ragione degli oneri di adattamento del terreno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente i ricorsi. Ha ritenuto che il diritto di superficie fosse stato costituito già con la stipula delle convenzioni, poiché queste prevedevano espressamente che il Comune "concede e costituisce" tale diritto, mentre il collaudo rilevava solo per determinare l’inizio del periodo ottantacinquennale di gestione. Ha inoltre escluso che le convenzioni contenessero una valida esenzione dall’ICI, non menzionando specificamente tale imposta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorsi non riproducevano l’avviso di accertamento, impedendo alla Corte di verificare il calcolo dell’imposta. Le ricorrenti sono state altresì dichiarate tenute al versamento dell’ulteriore contributo unificato; nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito il Comune.
Norme richiamate
Codice civile, art. 952
Il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà
La norma definisce il diritto di superficie e conferma che esso può attribuire al superficiario il diritto di realizzare e mantenere una costruzione sul suolo altrui.
Codice civile, art. 955
Diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui
La disciplina del diritto di superficie si applica anche alle opere realizzate nel sottosuolo, come il parcheggio interrato e il centro talassoterapico oggetto delle convenzioni.
Codice civile, art. 953
Consente la previsione di un termine finale del diritto di superficie; nel caso concreto, il termine di ottantacinque anni decorreva dal collaudo, senza che ciò posticipasse la costituzione del diritto, avvenuta con la stipula.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1
Il titolare del diritto di superficie è soggetto passivo dell’ICI, in quanto titolare di un diritto reale sull’immobile.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
La determinazione della base imponibile ICI deve essere verificata sulla base dei parametri normativi applicabili; la Corte non ha potuto esaminare la richiesta di azzeramento perché il ricorso non riproduceva l’avviso di accertamento.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52
È stato invocato dalle società in relazione alla pretesa possibilità di una disciplina convenzionale dell’obbligazione tributaria, ma la censura è stata respinta anche perché le convenzioni non prevedevano alcuna esenzione ICI.
R.D. n. 827 del 1924, art. 49
La sentenza richiama il dubbio sulla possibilità di derogare convenzionalmente a obblighi tributari; tuttavia, nel caso concreto, la questione è risultata preliminarmente irrilevante, non essendo stata prevista alcuna esenzione dall’ICI.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, precisando che il giudice avrebbe dovuto rilevare innanzitutto l’assenza di una clausola di esenzione, anziché pronunciarsi direttamente sulla sua eventuale invalidità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, la parte ricorrente è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando una convenzione attribuisce espressamente un diritto reale con formule immediate come "concede e costituisce", il diritto può ritenersi sorto alla stipula; un successivo collaudo può avere funzione diversa, ad esempio determinare la durata della gestione o altri effetti contrattuali.
- Ai fini dell’ICI, il titolare di un diritto di superficie è normalmente soggetto passivo dell’imposta dalla costituzione del diritto, anche se l’opera non è ancora completata, salvo specifiche disposizioni normative applicabili.
- Le esenzioni o deroghe fiscali non possono essere desunte genericamente da clausole relative ad altri oneri: devono risultare da una previsione chiara, specifica e riferita all’imposta interessata.
- In sede di ricorso per cassazione, le contestazioni sul calcolo dell’imposta richiedono la riproduzione o specifica indicazione degli atti essenziali, come l’avviso di accertamento; la loro omissione può rendere il motivo inammissibile.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente l’interpretazione dei contratti compiuta dal giudice di merito, ma verifica principalmente il rispetto dei criteri legali di interpretazione e la coerenza della motivazione.
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