Sentenza n. 572/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 8.5.2024, n. 519.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 8 maggio 2024, n. 519, relativa all’attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 8 maggio 2024, n. 519. La sentenza aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico: alla prima ricorrente per gli anni scolastici dal 2016-2017 al 2020-2021 e al secondo ricorrente per gli anni scolastici dal 2018-2019 al 2020-2021, oltre agli accessori di legge. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’assenza di contestazioni sostanziali da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l’ulteriore ipotesi di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, assegnandogli un termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. Su richiesta di parte, il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all’esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza di una richiesta di parte e dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può imporre una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in 10 euro al giorno, con decorrenza e termine indicati in sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell’amministrazione, l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente al giudice di ordinare l’esecuzione del titolo, quando l’amministrazione non abbia adempiuto e non abbia formulato contestazioni sostanziali.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire specificamente il giudicato entro un termine determinato, indicando gli atti e le operazioni necessari per realizzare il comando giudiziale, inclusa l’emissione di un beneficio economico dovuto e l’accredito delle somme relative alle annualità riconosciute.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia sostitutiva subordinata all’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Su richiesta della parte interessata, l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato può essere sanzionato mediante la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; il giudice deve individuare la misura giornaliera e il periodo di decorrenza e cessazione della penalità.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere e cessare con l’effettiva esecuzione del giudicato oppure, in caso di persistente inerzia, con l’insediamento del commissario ad acta.
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