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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33588/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un soggetto, individuato dall'Ufficio come legale rappresentante e coobbligato in solido di una società a ristretta base partecipativa, aveva impugnato un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2015. La CTP aveva rigettato il ricorso, ma la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo non provata la sua responsabilità per il periodo contestato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) violazione del giudicato esterno e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che una precedente sentenza passata in giudicato avesse già accertato la partecipazione del contribuente alle vicende societarie e agli utili extracontabili riferiti al 2015; (2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., deducendo che la CTR avesse illegittimamente escluso la prova per presunzioni e disatteso gli indizi raccolti dall'Ufficio; (3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avesse trascurato dati fattuali del PVC e della contabilità parallela, tra cui importi di IVA evasa, vendite in evasione e appunti manoscritti relativi a operazioni commerciali illecite del 2015.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo insussistente il giudicato esterno invocato, perché la precedente decisione riguardava la diversa pretesa relativa alla percezione di utili extracontabili come socio di una società a ristretta base sociale, mentre nel presente giudizio veniva in rilievo una diversa responsabilità del medesimo soggetto per fatti e titolo diversi. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, poiché entrambi sollecitavano in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti storici accertati dalla CTR, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per negare l'efficacia del giudicato esterno quando non vi sia identità del punto fondamentale comune alle due cause

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato unitamente all'art. 2909 c.c. in tema di giudicato formatosi sulla precedente decisione

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la disciplina dei requisiti delle presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte ha escluso il sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha chiarito che non è deducibile la mera richiesta di diversa lettura delle prove

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    la Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, non di argomentazioni difensive o elementi istruttori

Massime di principio

  • In materia tributaria il giudicato esterno può esplicare efficacia preclusiva anche nei giudizi relativi ad annualità diverse, ma solo se il punto fondamentale già deciso sia realmente comune alle due controversie e abbia carattere tendenzialmente permanente.
  • L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia del giudicato sulle qualificazioni giuridiche o sugli elementi costitutivi della fattispecie che si estendono a più periodi, mentre restano esclusi i fatti variabili da periodo a periodo.
  • La censura di violazione delle norme sulle presunzioni non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione degli indizi e del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo quando sia stato trascurato un preciso fatto storico, non quando si deduca l'omessa considerazione di prove, argomentazioni difensive o di un complesso di circostanze istruttorie.
  • In cassazione non è consentito trasformare doglianze formalmente di diritto o di motivazione in una richiesta di riesame del merito e delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicatoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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