Cassazione Civile, Ordinanza n. 20642/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante a un difensore d’ufficio/di fiducia che aveva assistito un soggetto poi ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale davanti al Tribunale di Salerno. L’assistito, in udienza di convalida dell’arresto, aveva formulato istanza orale di ammissione con riserva di deposito della domanda scritta; la domanda scritta fu poi presentata entro il termine di legge e l’ammissione venne disposta con decreto del GIP. Il giudice della liquidazione, però, fece decorrere gli effetti dell’ammissione solo dal deposito della domanda scritta, escludendo dal compenso le attività difensive svolte tra l’istanza orale e il deposito formale. Il difensore propose opposizione e, rigettata questa dal Tribunale, ricorse in Cassazione con due motivi: (1) nullità/insufficienza e apparenza della motivazione, per l’asserita contraddittorietà del provvedimento che da un lato riconosceva l’istanza orale e dall’altro ancorava la decorrenza al deposito dei documenti; (2) violazione di norme processuali e sostanziali sulla liquidazione dei compensi professionali e sul patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che dovessero essere liquidate anche le attività svolte nel periodo intermedio e che il giudice avesse omesso di considerare le note spese documentate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha interpretato l’art. 109 d.P.R. n. 115/2002 nel senso che, quando l’interessato formuli in udienza un’istanza orale di ammissione al patrocinio con riserva di deposito della domanda scritta, e questa sia depositata entro venti giorni insieme alla documentazione richiesta, gli effetti dell’ammissione decorrono dal primo atto in cui interviene il difensore oppure dalla presentazione dell’istanza orale, e non dal successivo deposito della domanda scritta. Ne consegue che sono a carico dell’Erario anche i compensi del difensore per le attività svolte nel periodo tra l’istanza orale e quella scritta. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Salerno, che dovrà riesaminare la liquidazione attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto, ma la Corte ha deciso la causa soprattutto sul corretto significato dell’art. 109 d.P.R. n. 115/2002
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per censurare l’apparenza/contraddittorietà della motivazione
art. 109 d.P.R. n. 115/2002
"Gli effetti [dell’ammissione] decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi"
gli effetti dell’ammissione decorrono già dall’istanza orale o dal primo atto in cui interviene il difensore, purché la domanda scritta sia poi depositata entro venti giorni; non esiste un vuoto di tutela tra istanza orale e deposito formale
art. 93 d.P.R. n. 115/2002
richiamato come norma che disciplina il successivo deposito dell’istanza scritta nei termini
art. 2230 c.c.
richiamato tra le norme sulla prestazione professionale e sul compenso del difensore
art. 2233, co. 2, c.c.
richiamato a sostegno della pretesa del corretto compenso professionale
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel sistema della difesa a spese dello Stato e della liquidazione dei compensi
art. 131 d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel quadro della liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio
art. 24 Cost.
utilizzato per valorizzare la necessità di assicurare piena ed effettiva tutela difensiva al non abbiente sin dal momento in cui manifesta la volontà di avvalersi del patrocinio
D.M. n. 127/2004
richiamato quale parametro tariffario per la liquidazione delle note spese
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato in materia penale, quando l’interessato dichiari oralmente in udienza di voler essere ammesso con riserva di deposito della domanda scritta e questa venga poi depositata tempestivamente, l’efficacia del beneficio non può essere posticipata al momento del deposito formale.
- La disciplina del patrocinio mira ad ապահովare continuità e pienezza della difesa del non abbiente: non è consentito creare un intervallo temporale privo di copertura, in cui le attività del difensore restino prive di liquidazione pur essendo state svolte nell’interesse di un soggetto avente diritto.
- In sede di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio, devono essere computate anche le attività compiute nel periodo intercorrente tra l’istanza orale di ammissione e il successivo deposito dell’istanza scritta, se la domanda è poi perfezionata nei termini di legge.
- Una motivazione internamente contraddittoria sul dies a quo del beneficio e sulla liquidazione del compenso può integrare vizio decisivo quando impedisce di comprendere la reale ratio della decisione e conduce a escludere prestazioni effettivamente rese.
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